Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 38 pagine

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federale. USAM considera molto problematica la competenza sussidiaria del Consiglio federale, poiché porta a un’ulteriore statalizzazione della nostra sanità, introducendo di fatto un budget globale. economiesuisse si oppone alla misura, ma intravede un potenziale in un monitoraggio dei volumi, che permetterà di analizzare le evoluzioni impreviste e di adottare eventuali misure (anche CP). Per economiesuisse la competenza sussidiaria è inutile: il Consiglio federale può infatti esercitare una pressione sufficiente nell’ambito dell’approvazione delle tariffe e con l’articolo 47a LAMal dispone di uno strumento di pressione supplementare. CP teme che questa misura porti a un razionamento delle prestazioni in una medicina a due velocità. Per USS la misura è corretta, ma l’elemento decisivo è che la gestione avvenga in linea di principio mediante adeguamenti tariffali progressivi e non mediante limitazioni quantitative e che nella valutazione delle misure sia inclusa la componente correttiva specifica (come nuove prestazioni obbligatorie o l’evoluzione demografica).

L’associazione di consumatori SKS approva la misura, ma i relativi principi devono applicarsi in modo analogo anche a livello cantonale. Le associazioni di pazienti (VASK, IGPZ) ritengono che dovrebbero essere coinvolte anche le organizzazioni di pazienti e famigliari o le federazioni degli assicurati e che, assieme alle misure di gestione dei costi, dovrebbero essere rafforzate anche la solidarietà e l’appropriatezza delle prestazioni mediche.

Sul fronte degli assicuratori, santésuisse e Groupe mutuel si schierano a favore della misura proposta nell’avamprogetto posto in consultazione, mentre gli altri assicuratori sono scettici (curafutura, SVV, CSS, Helsana, HSK). santésuisse approva l’obbligo, per i partner tariffali, di gestire i costi, ma propone vari adeguamenti. Gli obiettivi e i correttivi dovrebbero essere definiti in convenzioni tariffali cantonali, mentre nelle convenzioni valide in tutta la Svizzera dovrebbero essere fissati esclusivamente i principi comuni. Gli aumenti ingiustificati dei volumi e dei costi non dovrebbero essere rilevati necessariamente rispetto all’anno precedente; per motivi di comparabilità nel tempo e rappresentatività dei risultati potrebbe essere opportuno considerare periodi più lunghi o valori medi. Inoltre i settori da gestire dovrebbero essere determinati in linea di principio a livello di partner tariffali. Anche Groupe mutuel è favorevole alla misura, ma chiede lo stralcio delle competenze sussidiarie del Consiglio federale ivi contenute. Per SVV, curafutura, CSS, Helsana e anche HSK, la misura è inutile: già oggi, infatti, i partner tariffali possono includere nelle convenzioni tariffali meccanismi di gestione dei costi ed esistono anche già degli esempi. Bisognerebbe quindi rinunciare a un obbligo; si temono infatti maggior stalli nelle trattative tra i partner tariffali. Agli occhi di CSS occorre anche la pressione di obiettivi vincolanti relativi ai costi, conformemente alla misura 1 del rapporto degli esperti del Consiglio federale. Per curafutura, CSS, Helsana e HSK sarebbe più efficace un adeguamento delle condizioni quadro abolendo l’obbligo di stipulare convenzioni tariffali.

La maggior parte delle associazioni di fornitori di prestazioni si oppone all’obbligo di convenire misure di gestione dei costi. Sia i favorevoli sia i contrari chiedono vari adeguamenti dell’avamprogetto posto in consultazione. Molte associazioni di fornitori di prestazioni temono l’introduzione, per vie traverse, di un budget globale, che porterà a razionamenti, a una medicina a due velocità e a un’erosione della qualità (p. es. VLSS, SBV, VSAO, FMH, mfe, SGPP,

KKA, SMVS, VSÄG, BüAeV, AeGLu, GAeSO, Argomed, AeGBL, AAV, AGZ, SVM, SSO,

AllKidS). Alcuni respingono la competenza sussidiaria del Consiglio federale prevista nell’avamprogetto (H+, AllKidS, ChiroSuisse, BFG). Si tratta di un trasferimento di potere verso il Consiglio federale o gli assicuratori. Per alcune associazioni di fornitori di prestazioni occorre definire più esattamente cosa s’intenda per aumento ingiustificato dei volumi e dei costi e quali fattori debbano confluire in tale valutazione (p. es. K3, Kinder- und Jugendmedizin, SGAP). In particolare anche i fornitori di prestazioni criticano la durata troppo breve del periodo di osservazione, pari a un anno (p. es. mfe, UNION, Kinder- und Jugendmedizin, SBK, orthoptics, SVDE). Per poter constatare la presenza di un aumento ingiustificato dei volumi e dei costi è infatti necessario un periodo di osservazione superiore a un anno. Alcune associazioni di fornitori di prestazioni ritengono che non in tutti i settori abbia senso prevedere misure di gestione dei costi: è il caso in particolare dei settori in cui è lo Stato a fissare le tariffe e gli importi o dove le remunerazioni massime dell’AOMS non sono stabilite dai fornitori di