Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 38 pagine
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1 Situazione iniziale
Il 14 settembre 2018 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di consultare i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e gli altri ambienti interessati sulla modifica della legge federale sull’assicurazione malattie concernente le misure di contenimento dei costi – pacchetto 1. La consultazione è durata fino al 14 dicembre 2018.
Nell’avamprogetto posto in consultazione sono state esaminate 12 misure concernenti l’articolo sulla sperimentazione, il controllo delle fatture, le tariffe e la gestione dei costi, la riduzione del conflitto di governance dei Cantoni e il sistema di prezzi di riferimento. Per otto misure sono poi stati proposti adeguamenti della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Contemporaneamente sono stati proposti anche adeguamenti corrispondenti della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), della legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM) e della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), tenendo conto delle peculiarità di queste assicurazioni sociali, che non prevedono in particolare alcuna competenza di approvazione e adeguamento da parte del Consiglio federale.
Concretamente sono stati proposti i seguenti adeguamenti legislativi:
1. introduzione di un articolo sulla sperimentazione, volto a consentire progetti innovativi e atti a contenere i costi al di fuori del quadro «ordinario» della LAMal (M02);
2. obbligo, per i fornitori di prestazioni, di trasmettere una copia della fattura agli assicurati, comprese possibilità di sanzioni (proposta DFI);
3. creazione di un’organizzazione delle tariffe per il settore ambulatoriale, competente per l’elaborazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffali ambulatoriali (M34);
4. obbligo, per i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, di comunicare gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per fissare, adeguare e approvare le tariffe e i prezzi, comprese possibilità di sanzioni (M25);
5. obbligo, per i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, di prevedere misure di gestione dei costi in convenzioni valide in tutta la Svizzera. Queste ultime sono sottoposte al Consiglio federale per approvazione e in caso di mancata intesa le misure sono definite dal Consiglio federale (in base all’Iv. Pa. 17.402);
6. come le tariffe per singola prestazione, anche le tariffe forfettarie per paziente riferite alle cure ambulatoriali dovranno basarsi su una struttura tariffale uniforme valida in tutta la Svizzera. Le competenze sussidiarie del Consiglio federale di fissare e adeguare le strutture tariffali, finora limitate alle tariffe per singola prestazione, sono estese alle tariffe forfettarie per paziente (M15);
7. per i medicamenti con il medesimo principio attivo è prevista la fissazione di un prezzo massimo (prezzo di riferimento). L’AOMS remunera solo tale prezzo di riferimento. Per evitare di addossare agli assicurati un onere eccessivo è fissato anche il prezzo massimo che possono fatturare i fornitori di prestazioni. Sulla scorta dei sistemi di prezzi di riferimento in vigore all’estero sono messe in discussione due varianti (M22);
8. il diritto di ricorso contro le decisioni dei Governi cantonali in relazione alla pianificazione degli ospedali e delle case di cura è esteso alle federazioni di assicuratori d’importanza nazionale o regionale che conformemente agli statuti si dedicano alla tutela degli interessi dei propri membri nell’ambito della presente legge (proposta DFI);
9. LAINF/LAM/LAI: impostazione delle misure di gestione di costi e dell’obbligo di fornire dati parallela o analoga a quanto previsto nella LAMal.