Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 38 pagine

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pericolo che siano avviati costosi procedimenti, i cui costi alla fine saranno addossati ai contribuenti. MSN chiede che sia concesso il diritto di ricorso anche alle federazioni dei fornitori di prestazioni. Secondo CURAVIVA, nelle cure di lunga durata stanno nascendo innovativi modelli di cure integrate e unità che raggruppano prestazioni di cura ambulatoriali, intermedie e stazionarie. Un diritto di ricorso contro l’autorizzazione di case di cura potrebbe minacciare lo sviluppo di intere unità sanitarie e rivelarsi un freno all’innovazione. Qualcuno sostiene, in parte, la misura. Invece che alle federazioni di assicuratori, il diritto di ricorso dovrebbe però essere concesso esclusivamente ai singoli assicuratori (p. es. PKS).

4.9 Pareri sull’articolo 59b (M02 Articolo sulla sperimentazione)

Sull’articolo sulla sperimentazione si sono espressi complessivamente 132 partecipanti. Un’ampia maggioranza di essi sostiene in linea di principio la misura, mentre una parte dei fornitori di prestazioni, in particolare alcune società mediche cantonali, vi si oppone.

La CDS e i Cantoni sono sostanzialmente favorevoli alla creazione di un articolo sulla sperimentazione. Ritengono però che il contenuto dell’avamprogetto sia troppo restrittivo e raccomandano di estendere il campo d’applicazione anche ai progetti pilota nell’ambito delle cure integrate e della prevenzione. I Cantoni sottolineano inoltre che il DFI può essere competente solo per autorizzare progetti pilota con un campo d’applicazione nazionale. I progetti pilota a livello cantonale e regionale devono poter essere autorizzati dai Cantoni. In generale si fa notare che non bisogna intaccare le competenze costituzionali dei Cantoni. I Cantoni chiedono inoltre una garanzia che tutti i progetti siano reversibili. Un obbligo dei Cantoni a partecipare a progetti pilota è respinto. Anche un obbligo degli assicurati a partecipare a progetti pilota solleva critiche. Al termine di un progetto, secondo i Cantoni le disposizioni dovrebbero inoltre restare in vigore al massimo per altri tre anni, sempreché la valutazione abbia mostrato che il modello collaudato consente di contenere efficacemente l’aumento dei costi e sia avviato immediatamente un progetto legislativo. I Cantoni aggiungono che alcuni progetti pilota richiedono un finanziamento particolare per poter essere attuati e di conseguenza il finanziamento deve essere disciplinato adeguatamente nella LAMal. BS auspica inoltre che siano disciplinate anche eventuali indennità finanziarie, che potrebbero incentivare la partecipazione a un progetto pilota. ZH respinge la proposta. Dubita della legalità dell’articolo sulla sperimentazione, poiché potrebbe scalzare il principio della parità di trattamento degli assicurati garantito dalla Costituzione e il principio di proporzionalità. Se l’articolo sulla sperimentazione dovesse comunque restare parte del disegno, il Cantone si associa al parere della CDS. Per ZH è indispensabile che la partecipazione a progetti pilota resti facoltativa per tutti e che al momento dell’introduzione di progetti pilota sia dapprima disciplinato il finanziamento, rispettando il principio dell’equivalenza fiscale. L’attuazione dovrebbe poi avvenire senza addossare oneri supplementari ai Cantoni oppure prevedendo eventuali possibilità di compensazione.

La maggior parte dei partiti rappresentati nell’Assemblea federale accoglie favorevolmente l’articolo sulla sperimentazione. PPD e PES rimandano però al margine di manovra che la LAMal offre già agli attori del settore sanitario per realizzare progetti pilota. Ad eccezione del PBD, che chiede che ci si limiti a progetti di contenimento dei costi, i partiti si esprimono, analogamente ai Cantoni, per un ampliamento del campo d’applicazione dei progetti pilota. PBD, PLR, pvl, PES e UDC sottolineano inoltre che la partecipazione a progetti pilota deve restare di carattere volontario. Il PLR rimanda inoltre al carattere reversibile dei progetti pilota. Per il pvl bisognerebbe anche verificare se non possa essere opportuno un (co)finanziamento di progetti pilota da parte della Confederazione. Il PSS considera troppo restrittivo il campo d’applicazione ed è tendenzialmente contrario all’introduzione di un articolo sulla sperimentazione.

Le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

sono perlopiù favorevoli all’articolo sulla sperimentazione. UCS (Zurigo e Basilea) e ACS approvano la sua introduzione, ma chiedono un ampliamento del campo d’applicazione. ACS chiede che siano garantite la reversibilità e la limitazione a tre anni dei progetti pilota. Esprime inoltre dubbi sull’efficacia dell’articolo, dal momento che già oggi il margine di manovra esistente non è sfruttato. Anche SAB è favorevole all’articolo sulla sperimentazione, ma vorrebbe