Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 25 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Analisi dell’impatto della regolamentazione

mento dell’intensità della regolamentazione e della sorveglianza alle diverse esigenze di protezione degli assicurati, il diritto europeo non formula alcuna regolamentazione di equivalenza per gli Stati terzi (norme per gli Stati terzi); ciò fa sì che la compatibilità tra la regolamentazione svizzera e quella europea in questo settore non sia rilevante. Mentre il diritto tedesco non prevede alcuna classificazione della clientela, il diritto olandese opera una distinzione tra stipulanti privati e commerciali nelle fattispecie di insolvenza, cosicché gli stipulanti e i dipendenti privati prevalgono sugli stipulanti commerciali nelle pretese relative al patrimonio dell’impresa di assicurazione insolvente (art. 213m Fw).

3.2.3 Sorveglianza sulle succursali dei riassicuratori esteri14

Secondo la direttiva Solvibilità II, le succursali di riassicuratori con sede in uno Stato terzo sono soggette a un obbligo di autorizzazione e pertanto anche alla vigilanza dell’autorità nazionale competente (art. 162 par. 1 direttiva Solvibilità II). I riassicuratori esteri con sede in un altro Stato membro dell’UE, invece, non hanno bisogno di ricevere alcuna autorizzazione per le succursali dello Stato membro ospitante (art. 33 direttiva Solvibilità II). È sufficiente che l’impresa di assicurazione sia autorizzata a operare nel suo Stato di origine.

3.2.4 Regole di condotta per gli intermediari assicurativi

Per quanto concerne il miglioramento della protezione del cliente e dunque degli obblighi di condotta e di informazione, nel diritto europeo il settore assicurativo è disciplinato dalla direttiva (UE) 2016/9715 sulla distribuzione assicurativa (Insurance Distribution Directive, IDD) e dal regolamento (UE) n. 1286/201416 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products, PRIIP) che gli Stati membri dell’UE devono recepire negli ordinamenti nazionali. I due testi non contengono alcuna regolamentazione di equivalenza per gli Stati terzi (norme per gli Stati terzi); ciò fa sì che dal punto di vista della decisione sull’equivalenza la compatibilità tra la regolamentazione svizzera e quella europea in questo settore non sia rilevante.

Direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD)

Entrata in vigore nel mese di gennaio 2016, l’IDD detta disposizioni relative all’inizio e allo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nell’UE (art. 1 IDD) e dal 1° ottobre 2018 deve essere recepita nell’ordinamento nazionale di tutti gli Stati membri. Per «distribuzione assicurativa» si intendono, ai sensi dell’articolo 2 IDD, «le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione». La definizione comprende anche «la fornitura di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito Internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compresi il confronto tra il prezzo e il prodotto […], se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito Internet o altri mezzi». Al fine di migliorare la protezione degli assicurati e garantire condizioni di parità per tutti i partecipanti al mercato, dette attività rientrano ora nella definizione di «distribuzione assicurativa» anche se vengono effettuate da un’impresa di assicurazione o dal suo personale, oltre che da chi svolge un’attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, ad esempio le agenzie di viaggio (art. 2 IDD).

14 Cfr. parere giuridico dell’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) del 29.9.2017 sulla legislazione della vigilanza degli assicuratori nell’UE, in Germania, nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti d’America.

15 Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20.1.2016, sulla distribuzione assicurativa, GU L 26 del 2.2.2016.

16 Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.11.2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, GU L 352 del 9.12.2014.

237 \ COO 12/25