Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 25 pagine

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Analisi dell’impatto della regolamentazione

derivanti dai contratti di assicurazione diretta non riceverebbe soddisfazione prioritaria con il ricavato del patrimonio vincolato e avrebbe quindi diritto al ricavato della liquidazione insieme alla grande massa dei creditori della terza classe. Dal punto di vista della protezione degli assicurati la situazione non è soddisfacente. Pertanto, nell’ambito della modifica della LSA, agli assicurati è stata assegnata una posizione prioritaria nella gerarchia dei creditori. Tale trattamento privilegiato dovrà valere anche per i crediti degli assicurati professionisti, ossia di quei clienti per i quali in futuro non sarà più previsto l’obbligo di costituire un patrimonio vincolato a seguito della loro minore necessità di protezione. Se così non fosse, infatti, venendo meno il carattere prioritario della soddisfazione in caso di fallimento, tali clienti sarebbero collocati sempre nella terza classe di creditori. In siffatte circostanze gli stipulanti professionisti si troverebbero in una posizione sfavorevole rispetto a quelli dell’UE, per esempio, dove i crediti derivanti da contratti di assicurazione diretta vengono trattati in modo prioritario (fatta eccezione per i Paesi Bassi19). Nemmeno l’UE, comunque, fa una distinzione dei clienti conformemente alla loro necessità di protezione (cfr. n. 3.2.2).

La proposta di privilegiare gli assicurati nella gerarchia dei creditori aumenta la competitività dei riassicuratori svizzeri rispetto ai loro concorrenti europei20. Secondo il diritto vigente, i riassicuratori che esercitano esclusivamente attività di riassicurazione non sono tenuti alla costituzione di un patrimonio vincolato. Per questo motivo, oggi anche tutte le pretese derivanti da contratti di assicurazione diretta vengono collocate nei crediti di terza classe, non sussistendo alcuna copertura per mezzo di un patrimonio vincolato. Ciò significa che si troverebbero allo stesso livello degli investitori istituzionali in obbligazioni e di tutti gli altri creditori non privilegiati. È soltanto privilegiando gli assicurati nella gerarchia dei creditori che i fornitori di assicurazione diretta non saranno più trattati come creditori della terza classe in caso di fallimento della riassicurazione. Il provvedimento permette di migliorare direttamente il loro grado di solvibilità e il rating (vedi sotto). Tuttavia, in caso di fallimento un simile rafforzamento della competitività di riassicuratori e assicuratori diretti con clienti professionisti va a scapito degli altri creditori della terza classe. Gli altri crediti della seconda classe non ne vengono invece toccati, poiché i crediti di assicurazione vengono soddisfatti soltanto dopo tutti gli altri crediti della seconda classe.

Le agenzie di rating giudicano la solidità finanziaria delle imprese di assicurazione esaminando le prestazioni assicurative con il cosiddetto Financial Strength Rating. Si tratta di valutazioni che tengono esplicitamente conto del rango delle pretese assicurative e riassicurative nella gerarchia dei creditori. La capacità di soddisfare puntualmente le pretese assicurative correnti e le indennità attese in caso di intervento dell’autorità o di fallimento vanno ad aumentare tali rating e migliorano la competitività degli assicuratori svizzeri rispetto ai loro concorrenti esteri.

Moral hazard e rischi

Il risanamento rappresenta un’alternativa alla liquidazione e non deve porre i creditori in una posizione peggiore rispetto a una liquidazione. La creazione di una possibilità di risanamento può (non deve) incrementare il livello di moral hazard, così che in definitiva potrebbe aumentare la probabilità che si verifichi un caso di risanamento o di fallimento. Con il termine «moral hazard» si definiscono quei falsi incentivi economici che spingono ad assumere un atteggiamento più propenso al rischio. Rispetto allo status quo in cui non è prevista una procedura di risanamento, nel caso in esame una tale circostanza può verificarsi quando la direzione di un’assicurazione definisce un grado di indebitamento maggiore e/o adotta una strategia commerciale e di investimento più rischiosa che però sul breve periodo genera un rendimento superiore per gli azionisti e bonus più consistenti per i dirigenti.

19 Nei Paesi Bassi, nei casi di insolvenza gli assicurati commerciali, soprattutto in riferimento ai crediti da assicurazione diretta, godono di una protezione minore rispetto agli assicurati privati.

20 Art. 275 in combinato disposto con l’art. 268 par. 1 lett. g della direttiva Solvibilità II e G. Moss et al., EU Banking and Insurance Insolvency, Oxford 2017, pag. 149.

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