Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 25 pagine

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Analisi dell’impatto della regolamentazione

un’elevata probabilità che i crediti degli assicurati non vengano soddisfatti (standard 12.6) possono comportare il divieto di stipulare nuovi contratti e quindi l’avvio di una procedura di liquidazione. Un’ulteriore causa di liquidazione può essere l’accertato fallimento di alcuni provvedimenti che avrebbero dovuto garantire la sopravvivenza dell’impresa di assicurazione. Si possono quindi immaginare anche cause che precedono una fattispecie di insolvenza. Il progetto di legge prende in esame le circostanze in cui sia lecito temere un indebitamento eccessivo o problemi di liquidità. Entrambe le situazioni possono essere definite sulla base di criteri ben precisi, e il concetto di «fondati timori» consente di intervenire con un certo margine di discrezionalità, come prevedono gli ICP.

Misure di risanamento

Secondo la guidance 12.7.4, le autorità che si occupano della liquidazione devono disporre di ampi strumenti di intervento. Lo standard 12.7 elenca anche tutta una serie di possibili interventi, segnatamente il trasferimento dell’effettivo degli assicurati a un’impresa di assicurazione solvibile o a un’altra persona giuridica, o la riduzione dei crediti. Il progetto di legge prevede per la FINMA la possibilità di intervenire nei contratti di assicurazione; gli ICP appoggiano tale eventualità poiché talune possibilità suggerite riguardano, nel concreto, interventi considerevoli nei contratti di assicurazione esistenti. A tale proposito, lo standard 12.7 cita esplicitamente la disdetta di contratti o il cambiamento del partner contrattuale in caso di trasferimento dell’effettivo a un assicuratore diverso. In aggiunta a ciò, in Svizzera le possibilità di intervento devono essere compatibili con lo strumento del patrimonio vincolato, generalmente non previsto a livello internazionale. Gli interventi nei contratti di assicurazione hanno tuttavia già trovato definizione in altre giurisdizioni (p. es. in Giappone).

Priorità alle pretese degli assicurati

Lo standard 12.9 assegna un alto livello di priorità alle pretese degli assicurati in fase di liquidazione. Tale trattamento privilegiato viene tuttavia limitato dalla priorità dei costi della liquidazione, dei crediti del personale, dei crediti delle autorità fiscali, dei crediti degli istituti delle assicurazioni sociali e dei diritti di pegno. Ciò fa sì che il numero delle pretese che prevalgono sui crediti degli assicurati sia maggiore nella guidance 12.9.1 che non nel progetto di legge, il quale attribuisce alla protezione degli assicurati un’importanza leggermente maggiore rispetto agli ICP.

I crediti derivanti da contratti di assicurazione nei confronti di riassicuratori e assicuratori industriali si collocano a un livello intermedio nel testo della modifica. Nella gerarchia seguono infatti i crediti degli assicurati derivanti da contratti di assicurazione diretta ma precedono i crediti della terza classe. Questa posizione intermedia è conforme alla guidance 12.9.1, che richiede un trattamento prioritario degli stipulanti rispetto ai consueti creditori non protetti.

3.1.2 Sistema di regolamentazione e di sorveglianza basato sulla protezione dei clienti

Un sistema di regolamentazione e di sorveglianza basato sulla protezione dei clienti, come quello previsto nella modifica della LSA, rappresenta una novità sul piano internazionale. Gli ICP operano una distinzione in base alle differenti esigenze di protezione dei clienti privati e di quelli professionisti esclusivamente nell’attività di intermediazione (guidance 18.10.10). Inoltre, dato che gli ICP non richiedono il medesimo livello di protezione per tutti i clienti, il presente progetto di legge corrisponde alle loro raccomandazioni.

3.1.3 Sorveglianza sulle succursali dei riassicuratori esteri

L’ICP 4 Licensing prevede l’obbligo di garantire una chiara definizione legale dei requisiti per la concessione delle licenze. Gli standard 4.8 e 4.9 entrano specificamente nel merito delle operazioni estere: il primo disciplinando la concessione di licenze alle succursali di imprese di assicurazioni estere, il secondo ammettendo le attività transnazionali a determinate condizioni.

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