Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 25 pagine
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Analisi dell’impatto della regolamentazione
2 Introduzione
2.1 Misure proposte
La legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA)1 disciplina dal 2006 la sorveglianza della Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. Finora la LSA è stata oggetto di modifiche puntuali. Negli ultimi anni, tuttavia, alcune parti della legge hanno presentato la necessità di una modifica più approfondita.
Per esempio, a differenza di quanto avviene per le banche, tuttora la LSA non prevede per le imprese di assicurazione una specifica procedura di risanamento. Il progetto attuale mira a introdurre nella LSA una procedura di risanamento che consenta alle imprese di assicurazione, se del caso, di optare per il risanamento anziché direttamente per la liquidazione. Questa possibilità salvaguarda in particolare gli interessi degli stipulati nei casi di insolvenza. Allo stesso tempo, al Consiglio federale viene conferita la competenza di stabilire importanti parametri e principi riguardanti prescrizioni dettagliate in materia di solvibilità delle imprese di assicurazione. Data l’importanza di tali prescrizioni, si ritiene che il livello normativo opportuno sia l’ordinanza e non la circolare emessa dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
Dalla prassi è inoltre emersa l’esigenza, per le imprese di assicurazione i cui clienti rientrano nella categoria dei professionisti, di concedere agevolazioni in merito alla sorveglianza conformemente al principio di proporzionalità.
Per la prima volta almeno nello spazio europeo viene introdotta nel diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori una categorizzazione dei clienti che consente alle imprese di assicurazione di usufruire di determinate agevolazioni in particolare laddove i loro unici partner contrattuali siano clienti professionisti che non necessitano di particolare protezione. Le imprese che presentano modelli aziendali particolarmente innovativi e moderni, rispettando le esigenze di protezione degli assicurati, potranno essere completamente esonerate dalla sorveglianza.
Infine, nel quadro dei lavori legislativi riguardanti la legge del 15 giugno 20182 sui servizi finanziari (LSerFi) il Parlamento ha deciso che gli obblighi di condotta sanciti nella LSerFi non si applicano direttamente alle imprese di assicurazione, bensì devono essere inseriti nella LSA. Pertanto, per gli intermediari assicurativi sono introdotti obblighi di condotta analoghi a quelli sanciti nella LSerFi per quanto riguarda la vendita di prodotti assicurativi a carattere d’investimento. Rientrano in questi obblighi la verifica dell’appropriatezza come requisito necessario per l’intermediazione di assicurazioni sulla vita qualificate e la successiva documentazione di tale verifica. Oltre a ciò, gli intermediari assicurativi non vincolati devono informare gli stipulanti riguardo alle indennità connesse alla fornitura del servizio. Gli intermediari assicurativi, inoltre, non possono più operare simultaneamente come intermediari vincolati e non vincolati e devono essere affiliati a un organo di mediazione indipendente.
Parallelamente, alla legge sono state apportate modifiche di minore portata, rivelatesi opportune nel corso dei lavori. Dal punto di vista formale, l’introduzione dei titoli delle sezioni ha conferito alla LSA una struttura più chiara che ha migliorato notevolmente la leggibilità del testo di legge.
2.2 Misure non mantenute
Controllo preventivo delle tariffe e vigilanza sugli abusi
Nel corso dei lavori preliminari alla presente revisione è stata valutata la possibilità di allentare il controllo preventivo delle tariffe e, conseguentemente, di limitare il mandato legale della
1 RS 961.01
2 FF 2018 3067
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