Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 25 pagine

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Analisi dell’impatto della regolamentazione

3.2 Confronto con il diritto internazionale e rapporto con il diritto europeo

Con la decisione delegata (UE) 2015/16026, la Commissione europea ha riconosciuto l’equivalenza tra il sistema di solvibilità e sorveglianza della Svizzera e il diritto europeo (di seguito «decisione sull’equivalenza»). Di conseguenza è stata riconosciuta integralmente e senza limiti di tempo l’equivalenza tra la regolamentazione delle assicurazioni e la relativa sorveglianza sugli assicuratori privati in Svizzera e la direttiva Solvibilità II vigente sul territorio dell’Unione europea (UE). La decisione sull’equivalenza ha semplificato l’attività dei gruppi assicurativi e riassicurativi svizzeri nello Spazio economico europeo (SEE), evitando svantaggi concorrenziali e doppioni in materia di sorveglianza. Tale decisione copre tre ambiti: le riassicurazioni, il calcolo della solvibilità e la sorveglianza sui gruppi assicurativi.

Per quanto concerne le riassicurazioni, il riconoscimento dell’equivalenza significa che i riassicuratori possono offrire i loro servizi ai clienti residenti nello SEE direttamente dalla Svizzera. Non è peraltro possibile imporre loro il deposito di cauzioni nello SEE come requisito per la sottoscrizione di accordi di riassicurazione con società con sede nello SEE. Le autorità di sorveglianza dello SEE devono trattare i contratti di riassicurazione alla stessa stregua di quelli dello SEE. Il riconoscimento dell’equivalenza produce quindi effetti positivi per gli assicuratori. Di minore importanza per la Svizzera è che grazie all’equivalenza i gruppi assicurativi con sede centrale nello SEE e partecipazioni o filiali in Svizzera, se calcolano la solvibilità del gruppo da presentare alle autorità di sorveglianza del gruppo applicando il cosiddetto «metodo della deduzione e dell’aggregazione», possono applicare a tali filiali i risultati del test svizzero di solvibilità (di seguito «test SST») anziché quelli previsti dalla direttiva Solvibilità II. Per quanto riguarda la sorveglianza di gruppi, i vantaggi possono essere percepiti dai gruppi e conglomerati assicurativi aventi la loro sede centrale in Svizzera e filiali nello SEE, poiché vengono esonerati da determinati aspetti della sorveglianza di gruppi nello SEE.

Il numero 25 della decisione sull’equivalenza conferisce alla Commissione europea la facoltà di rivalutare i contenuti della decisione stessa in qualsiasi momento, se l’evolversi della situazione lo richiede. La modifica della LSA avviene quindi con l’intento di rinnovare il rispetto delle direttive sull’equivalenza dell’UE.

3.2.1 Risanamento di imprese di assicurazione7

Diritto europeo

Per quanto riguarda il risanamento delle imprese di assicurazione, nel diritto europeo riveste particolare importanza la direttiva Solvibilità II8 entrata in vigore nel 2016. A livello nazionale, tuttavia, sono pochissimi gli Stati europei che dispongono di una regolamentazione in materia di risanamento per le imprese di assicurazione, e in tali casi trova applicazione il diritto fallimentare nazionale. Scopo della direttiva UE è uniformare il riconoscimento delle procedure di insolvenza e delle misure di risanamento negli Stati membri dell’UE e determinare quale sia il diritto applicabile. Le questioni di diritto materiale non vengono quasi affrontate dalla direttiva Solvibilità II. Inoltre, per quanto riguarda il risanamento delle imprese di assicurazione il diritto europeo non pone nessun requisito in materia di equivalenza per gli Stati terzi (norme per gli Stati terzi). Per questi due motivi la compatibilità tra il disciplinamento svizzero e quello europeo in questo settore non è rilevante.

6 Decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione, del 5.6.2015, sull’equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale per le imprese di assicurazione e riassicurazione in vigore in Svizzera, GU L 248 del 24.9.2015.

7 Cfr. parere giuridico dell’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) del 29.9.2017 sulla legislazione della vigilanza degli assicuratori nell’UE, in Germania, nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti d’America.

8 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, GU L 335 del 17.12.2009.

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