Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 25 pagine
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Analisi dell’impatto della regolamentazione
intermediari assicurativi. Di questi casi, una minima parte riguarda intermediari assicurativi non vincolati. Spesso il problema principale sembra essere la non consapevolezza degli assicurati di aver sottoscritto una proposta di assicurazione già vincolante. L’Ombudsman dell’assicurazione privata e della SUVA stima che dal 3 al 5 per cento di tutti i casi che tratta22 siano riconducibili a ricorsi per consulenze scorrette.
4.3.2 Assicuratori diretti e riassicuratori
Revisione interna
Il diritto vigente permette alla FINMA di esonerare le imprese di assicurazione, in singoli casi giustificati, dall’obbligo di effettuare la revisione interna. Questa competenza della FINMA è stata criticata dall’UE in sede di riconoscimento dell’equivalenza del sistema di solvibilità svizzero e della sorveglianza svizzera sui gruppi assicurativi e per questo motivo dovrà essere revocata23. Di conseguenza, le imprese di assicurazione che non dispongono di un organo di revisione interno dovranno istituire un apposito servizio o affidare un mandato a operatori del mercato, a prescindere che intessano relazioni con Stati dell’UE o no. Concretamente, tale adeguamento interessa 30 imprese di assicurazione, per lo più di piccole dimensioni, che dovranno affrontare spese maggiori per effetto della nuova regolamentazione. Oltre a un maggiore onere una tantum per la consulenza vi saranno infatti maggiori costi permanenti per la revisione interna. Secondo le stime del settore, l’istituzione di un organo di revisione interno comporterebbe per ogni impresa costi di consulenza una tantum per complessivi 50 000 franchi e costi supplementari interni quantificabili in alcune settimane lavorative per impresa e anno; l’ammontare di questi ultimi, tuttavia, non può essere quantificato. La FINMA prevede che i costi dei servizi esternalizzati ammonteranno a 15 000–25 000 franchi per impresa e anno24, esclusi gli oneri supplementari generati dalle verifiche della revisione interna presso l’impresa e per l’ottenimento del servizio esternalizzato.
Sorveglianza di gruppi e conglomerati assicurativi
La modifica della LSA intende anche rafforzare la sorveglianza dei gruppi. A tal fine la verifica preventiva della garanzia di irreprensibilità viene ampliata e non riguarda più soltanto le persone incaricate della direzione generale e della gestione delle unità assicurative svizzere, ma anche la direzione dei gruppi. Questa forma di verifica viene effettuata già oggi in singoli casi specifici. Il provvedimento interessa cinque gruppi assicurativi e un conglomerato assicurativo. Poiché tali funzioni vengono spesso svolte in unione personale, per la maggior parte dei gruppi quasi tutti i soggetti da dichiarare potenzialmente irreprensibili a livello di gruppo sono già stati verificati in ambito di assicurazione principale. Questa verifica preventiva supplementare della garanzia di irreprensibilità genera per la FINMA un impegno supplementare quantificabile in pochi giorni lavorativi all’anno, gestibile con le risorse già disponibili. I gruppi e i conglomerati assicurativi interessati dovranno sostenere una spesa per emolumenti supplementari compresa fra i 3000 e i 6000 franchi all’anno.
Sorveglianza sulle succursali delle riassicurazioni estere
Nel contesto dell’ultimo FSAP del Fondo monetario internazionale, la Svizzera è stata biasimata per il non assoggettamento alla vigilanza prudenziale delle succursali di riassicuratori esteri in Svizzera. Ciò cambierà con la presente modifica al fine di migliorare la protezione della piazza finanziaria svizzera da eventuali comportamenti illeciti. Infine, l’assoggettamento
22 La cifra equivale al 33–50 % dei ricorsi trattati dall’organo di mediazione per le assicurazioni private in relazione alla conclusione del contratto.
23 L’ICP 8 (standard 8.7) di IAIS sancisce l’obbligo di istituire un organo di revisione interno. Pertanto la revoca della competenza della FINMA di esonerare un’impresa di assicurazione dalla revisione interna è conforme anche agli ICP (cfr. cap. 2).
24 La stima si basa su un campione di 11 imprese che alla data odierna hanno già esternalizzato le attività di revisione.
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