Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 25 pagine
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Analisi dell’impatto della regolamentazione
le controversie di diritto privato nell’ambito dei servizi finanziari sopraggiunte tra fornitori di servizi finanziari e i loro clienti (cfr. anche i paragrafi precedenti). L’obbligo per i fornitori di servizi finanziari di partecipare finanziariamente alla creazione e al mantenimento di un organo di mediazione può comportare una spesa supplementare per gli intermediari assicurativi, il cui ammontare dipende non da ultimo dal numero di casi che vedono il coinvolgimento di un assicuratore intermediario in una procedura di risoluzione delle controversie presso un organo di mediazione.
Pubblicazione delle indennità
Gli intermediari assicurativi non vincolati devono informare esplicitamente i loro clienti, prima della conclusione del contratto, dell’indennità che percepiranno. Ciò è fondamentale per i clienti, dato che il prezzo di un servizio è uno degli elementi decisivi ai fini della decisione. La comunicazione dell’indennità non rappresenta un costo per gli intermediari assicurativi.
Costi maggiori per gli intermediari assicurativi non vincolati
Gli inasprimenti regolamentativi proposti producono costi maggiori per gli intermediari assicurativi, che incidono soprattutto su tutte le imprese di piccole dimensioni. Attualmente non è disponibile una quantificazione dei costi legati alla regolamentazione. Il Consiglio federale è disposto a preparare una stima dei costi prima dell’adozione del messaggio.
4.3.4 Intermediari assicurativi vincolati
In futuro gli intermediari assicurativi vincolati non potranno più iscriversi volontariamente nel registro degli intermediari tenuto dalla FINMA. Potranno però continuare a iscriversi nei registri gestiti dalle organizzazioni del settore. Per l’attività degli intermediari assicurativi vincolati, questo passaggio da un registro statale a uno privato può avere ripercussioni negative soltanto se l’iscrizione in un registro – a prescindere da chi lo gestisca – viene presa in considerazione dai clienti e ritenuta effettivamente importante nella scelta dell’intermediario assicurativo, e se i clienti ripongono nello Stato una fiducia maggiore.
4.3.5 Organi di mediazione nel settore assicurativo
Nel settore assicurativo esistono attualmente due organi di mediazione: l’Ombudsman dell’assicurazione privata e della SUVA e l’Ufficio di mediazione dell’assicurazione malattie. Mentre gli intermediari assicurativi vincolati sono affiliati a un organo di mediazione tramite il loro datore di lavoro, gli intermediari non vincolati non hanno questa possibilità (fatta eccezione per il ramo delle assicurazioni malattie). Presumibilmente le maggiori possibilità di ricorso extragiudiziale (cfr. n. 4.3.1) verranno sfruttate dai clienti27.
Secondo le stime dei due organi di mediazione il trattamento di un ricorso contro un intermediario assicurativo non vincolato potrebbe richiedere tempo e risorse da due a tre volte maggiori di quanto attualmente necessario per le divergenze d’opinioni con gli assicuratori, e di conseguenza, potrebbe essere necessario ampliare le risorse degli organi di mediazione con il supporto finanziario degli intermediari assicurativi coinvolti28. Questo a prescindere dall’organo di mediazione cui si affideranno gli intermediari assicurativi non vincolati. La motivazione addotta dall’Ombudsman dell’assicurazione privata è che in questi casi si tratta principalmente di pretese di risarcimento piuttosto che di prestazioni assicurative. Oltre all’intermediario assicurativo e alla sua eventuale assicurazione di responsabilità civile professionale, solitamente è coinvolta nelle discussioni con il cliente almeno un’altra assicurazione, il che complica il raggiungimento di un accordo.
27 Nel 2017 il tasso di successo di un intervento dell’organo di mediazione delle assicurazioni si è attestato intorno al 66 %. In due casi su tre, quindi, il caso si è concluso a favore del cliente. Il valore litigioso più elevato è stato di circa 2 mio. fr. e il più basso di 117 fr.
28 L’anno scorso, secondo quanto indicato nel rapporto annuale 2017, la gestione dei ricorsi conclusi con l’intervento dell’organo di mediazione ha richiesto mediamente da una a quattro settimane.
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