Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 25 pagine
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Analisi dell’impatto della regolamentazione
documento. In questo modo si vuole garantire che il cliente possa avere un’idea dell’effetto cumulativo di questi costi aggregati sul rendimento dell’investimento (art. 29 par. 1 IDD). Inoltre, il distributore di prodotti assicurativi deve raccogliere le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze che il cliente o potenziale cliente possiede nell’ambito dell’investimento rilevante per lo specifico tipo di prodotto o servizio. Deve altresì accertare la situazione finanziaria del cliente, inclusa la sua capacità di sostenere perdite. Parimenti devono essere chiari gli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio, affinché l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione possano raccomandare al cliente o potenziale cliente i prodotti di investimento assicurativi adatti a lui e adeguati alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite (art. 30 par. 1 IDD).
La direttiva IDD stabilisce inoltre che le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a irrogare sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da annullare i benefici effettivi o potenziali e da essere dissuasive anche per gli enti di maggiori dimensioni e per i loro dirigenti. Deve essere prevista altresì la possibilità di irrogare sanzioni come una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la cancellazione dell’iscrizione nel registro degli intermediari (art. 33 par. 2 IDD).
Sebbene la direttiva IDD non contenga prescrizioni in materia di equivalenza per gli Stati terzi (norme per gli Stati terzi), nell’accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta e l’intermediazione assicurativa17, che si basa sull’ipotesi di ordinamenti giuridici comparabili, i requisiti sanciti dalla direttiva in questione sono di estrema rilevanza anche per la Svizzera. Qualora i requisiti svizzeri differissero da quelli della direttiva IDD, tale ipotesi potrebbe venire meno. Perciò è presumibile che la modifica della LSA condurrà anche a una modifica dell’accordo summenzionato.
Prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP)
Per garantire una maggiore protezione degli investitori, a seguito della crisi finanziaria il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato il 26 novembre 2014 il regolamento PRIIP, in vigore per gli Stati membri dal 1° gennaio 2018. Per facilitare ai piccoli investitori (di seguito «investitori al dettaglio» come da regolamento) la comprensione dei prodotti finanziari complessi, da quella data gli ideatori di prodotti finanziari sono tenuti a redigere documenti contenenti le informazioni chiave relative ai loro prodotti (art. 1 PRIIP) da presentare agli investitori durante la vendita di prodotti di investimento. Questa misura intende consentire agli investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei prodotti offerti (art. 1 PRIIP). Il documento contenente le informazioni chiave consiste al massimo di tre pagine A4 e riassume le principali informazioni di cui gli investitori hanno bisogno per prendere una decisione su un prodotto con cognizione di causa (art. 6 par. 4 PRIIP). Tali regole valgono per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati o PRIIP (art. 1 regolamento PRIIP). Questo regolamento definisce un «prodotto di investimento assicurativo» come «un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato» (art. 4 n. 2 PRIIP). Rientrano segnatamente in questa categoria le assicurazioni sulla vita con formazione di capitale e vincolate a fondi. Sebbene nemmeno il regolamento PRIIP contenga prescrizioni in materia di equivalenza per gli Stati terzi (norme per gli Stati terzi), i requisiti ivi sanciti sono di estrema rilevanza per la Svizzera alla luce dell’accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein.
17 RS 0.961.514
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