Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 25 pagine
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Analisi dell’impatto della regolamentazione
Ai sensi della direttiva, i distributori di prodotti assicurativi sono assoggettati a determinati requisiti professionali e organizzativi e a obblighi di informazione, consulenza e documentazione. Infatti, le persone fisiche che operano come intermediari assicurativi e riassicurativi o come intermediari assicurativi a titolo accessorio devono essere iscritte in un registro pubblico (art. 3 par. 1 IDD). Per contro, le imprese di assicurazione e riassicurazione e il rispettivo personale non sottostanno all’obbligo di registrazione (art. 3 par. 1 IDD). Gli Stati membri possono comunque prevedere che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio debbano essere iscritti nel registro da un’impresa di assicurazione per cui lavorano o da un intermediario assicurativo o riassicurativo che rappresentano (art. 3 par. 1 IDD). Gli intermediari iscritti nel registro devono soddisfare in modo costante i requisiti professionali e organizzativi descritti di seguito (art. 3 par. 4 IDD).
I distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi, compreso il personale delle imprese di assicurazione e riassicurazione che svolgono attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, devono infatti possedere adeguate cognizioni e capacità per svolgere le proprie funzioni e ottemperare ai propri obblighi in maniera adeguata (art. 10 par. 1 IDD). Ciò significa che ogni anno devono essere attestate almeno 15 ore di formazione o formazione continua (art. 10 par. 2 IDD). I necessari requisiti minimi di conoscenza e competenza professionale sono dettagliati nell’allegato I IDD per le assicurazioni dei rami non vita, i prodotti di investimento assicurativi e le assicurazioni sulla vita. Le persone che lavorano per un’impresa di assicurazione o riassicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo svolgendo attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa devono possedere il requisito dell’onorabilità. Non devono avere nessuna iscrizione nel casellario giudiziale e non devono essere mai state dichiarate fallite, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale (art. 10 par. 3 IDD). Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o di analoga garanzia per un importo di almeno 1 250 000 euro per ciascun sinistro e di 1 850 000 euro l’anno globalmente per tutti i sinistri (art. 10 par. 4 IDD). Le imprese di assicurazione e riassicurazione istituiscono, mantengono e aggiornano i registri di tutta la pertinente documentazione relativa alla formazione e formazione continua e all’onorabilità del loro personale che svolge attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, come pure degli intermediari assicurativi e del relativo personale (art. 10 par. 8 IDD).
Inoltre sono stati ampliati gli obblighi di informazione e condotta per i distributori di prodotti assicurativi. In particolare, in relazione alla distribuzione di prodotti assicurativi non vita, devono essere forniti documenti informativi standardizzati contenenti le informazioni pertinenti sui prodotti assicurativi (art. 20 par. 5 IDD). Tali documenti devono essere redatti dal soggetto che realizza il prodotto (art. 20 par. 6 IDD), tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente (art. 20 par. 4 IDD). Tuttavia, nel caso di clienti professionali, le esigenze informative sono minori. Inoltre, prima di concludere un contratto di assicurazione il distributore è tenuto a comunicare se un operatore è vincolato o non vincolato (art. 18 IDD), eventuali conflitti d’interessi nonché la fonte e il tipo dell’indennità percepita (art. 19 IDD). Quest’ultimo requisito vale anche per il personale delle imprese di assicurazione. Qualora venga fornita una consulenza prima della vendita di un prodotto assicurativo, oltre al dovere di specificare le richieste e le esigenze del cliente, è opportuno che questi riceva una raccomandazione personalizzata che spieghi perché un determinato prodotto soddisfa al meglio le sue richieste ed esigenze in materia di assicurazione (art. 20 par. 1 IDD).
Le regole di condotta che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono seguire nella vendita dei prodotti di investimento assicurativi devono essere raffrontabili a quelle delle imprese di investimento secondo la direttiva MiFID II. Per questo motivo l’IDD prescrive le informazioni sui costi del servizio di distribuzione che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazioni sono tenuti a fornire. Oltre alle informazioni che devono figurare nel documento contenente le informazioni chiave ai sensi del regolamento PRIIP, i distributori di prodotti di investimento assicurativi dovrebbero mettere a disposizione informazioni aggiuntive che specifichino gli eventuali costi di distribuzione non compresi fra quelli indicati in tale
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