Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 25 pagine
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Analisi dell’impatto della regolamentazione
Misure di risanamento
Nel diritto europeo è possibile attuare misure di risanamento già prima del sopraggiungere di effettive condizioni di insolvenza. Qualora le misure avviate dall’autorità competente non perseguano già lo scopo della liquidazione dell’impresa di assicurazione, esse devono in primo luogo salvaguardare i diritti dei creditori, con particolare riferimento agli stipulanti. A tal fine la situazione finanziaria dell’impresa di assicurazione interessata va salvaguardata o riassestata mediante misure di risanamento adeguate (art. 268 par. 1 lett. c direttiva Solvibilità II). Occorre tuttavia osservare che la direttiva Solvibilità II non introduce alcuna disposizione specifica riguardo alle misure di risanamento e lascia invece agli Stati membri la libertà di determinare le modalità attuative. Quali misure concrete di risanamento, la direttiva indica soltanto l’elaborazione di un piano di risanamento (art. 138 par. 2 direttiva Solvibilità II) e di un piano di finanziamento (art. 139 par. 2 direttiva Solvibilità II). Come possibili misure di risanamento attuabili a livello nazionale, la direttiva elenca la sospensione dei pagamenti, la sospensione delle procedure di esecuzione e la riduzione dei crediti (art. 268 par. 1 lett. c direttiva Solvibilità II).
Priorità alle pretese derivanti da contratti di assicurazione
In riferimento al trattamento prioritario delle pretese derivanti da contratti di assicurazione, la direttiva permette agli Stati membri di scegliere fra tre opzioni (art. 275 direttiva Solvibilità II). Le pretese degli stipulanti possono quindi prevalere sulle altre pretese in modo assoluto oppure, nonostante il trattamento prioritario rispetto alle altre forme di credito, essere trattate in modo secondario rispetto alle pretese salariali, i crediti relativi alle assicurazioni sociali, i crediti fiscali e i diritti reali. Come terza possibilità, gli Stati membri possono privilegiare i costi legati alla liquidazione dell’impresa e farli prevalere sulle pretese degli stipulanti. La direttiva UE non prevede nessuna classificazione della clientela secondo la quale, in caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione, i clienti commerciali godano di un livello di protezione inferiore. In altri termini, i crediti degli stipulanti professionisti vanno essenzialmente trattati allo stesso modo dei crediti dei clienti privati. Le pretese da riassicurazione, invece, sono esplicitamente escluse dal trattamento prioritario e passano in secondo piano rispetto alle pretese da contratti di assicurazione (art. 275 in combinato disposto con l’art. 268 par. 1 lett. g direttiva Solvibilità II). Come spiegato nell’opera menzionata in calce, potendo vedere soddisfatte le proprie pretese di creditori generali soltanto in seguito al completo risarcimento delle pretese di tutti gli stipulanti e di altre pretese connesse ad attività di assicurazione diretta, chi vanta un credito da riassicurazione si trova in una posizione di notevole svantaggio9.
Trattamento delle imprese multinazionali
Ai sensi delle prescrizioni della direttiva Solvibilità II e della direttiva sulla liquidazione forzata10, all’interno degli Stati dello SEE i casi di insolvenza vengono governati da due principi (art. 269, 273–274 direttiva Solvibilità II): il principio dell’unità e il principio dell’universalità. Secondo il primo, lo Stato in cui si trova la sede di un’impresa di assicurazione è l’unico competente ad avviare una procedura di insolvenza nei confronti dell’impresa in questione. Gli altri Stati membri sono tenuti a riconoscere tale procedura. Il principio dell’universalità determina, allo stesso tempo, che la procedura di insolvenza non riguardi soltanto la sede nazionale dell’impresa di assicurazione ma anche le succursali presenti negli altri Stati dello SEE. Se un’impresa ha la propria sede in uno Stato terzo, le varie succursali negli Stati membri vengono trattate come imprese di assicurazione indipendenti e pertanto equiparate alle imprese nazionali, con la conseguenza che il rispettivo Stato membro ha la facoltà di avviare una procedura di insolvenza nei confronti di una succursale11.
9 G. Moss et al., EU Banking and Insurance Insolvency, Oxford 2017, pag. 149.
10 Direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19.3.2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione, GU L 110 del 20.4.2001 (abrogata e rifusa).
11 In riferimento al trattamento delle imprese multinazionali, il legislatore tedesco ha accolto le prescrizioni europee recependo la normativa nel diritto nazionale.
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