Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/76: Iv.pa. Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali · 25 pagine
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3.9 Legge federale sull’organizzazione della Posta Svizzera (LOP)
Art. 9 Rapporti d’impiego
Cpv. 4
L’articolo 9a introduce una nuova disposizione in cui sono disciplinate la rimunerazione ed altre condizioni contrattuali dei quadri superiori, del personale retribuito con importi paragonabili e dei membri del consiglio d’amministrazione. L’articolo 9 capoverso 4 che finora riguardava queste persone può dunque essere abrogato e il contenuto introdotto nell’articolo 9a.
Art. 9a (nuovo) Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri
di grado più elevato e con i membri del consiglio d’amministrazione
Cpv. 1
Stabilisce la rimunerazione massima che può essere versata a titolo individuale (limite massimo di possibili prestazioni annue valutabili in denaro). Le componenti della rimunerazione sono riportate all’articolo 6a capoverso 1terLPers.
Analogamente alla rimunerazione dei membri del Consiglio federale (pensione compresa) l’importo massimo è fissato a un milione di franchi. Secondo il rapporto sulla retribuzione dei quadri per il 2018, la rimunerazione più elevata versata dalla Posta è stata di 1 279 122 franchi svizzeri.
Dato che la rimunerazione massima sancita dalla legge viene indicizzata, deve essere indicato lo stato dell’IPC o di un altro indice cui si riferisce l’importo. Il limite massimo viene indicizzato in modo che l’importo non subisca svalutazioni nel corso degli anni. Non ne deriva comunque un diritto all’adeguamento annuo al rincaro della rimunerazione versata effettivamente a titolo individuale.
Cpv. 2
In virtù dell’articolo 6a capoverso 6 LPers il Consiglio federale è tenuto ad attuare per analogia i principi sanciti all’articolo 6a capoversi da 1bisa 4bisLPers nel caso delle aziende di diritto privato di cui detiene la maggioranza del capitale e dei voti. Per applicare le disposizioni di cui all’articolo 6a LPers, che comprende ora anche il divieto di versare indennità di partenza, è dunque ancora necessario un rinvio nella legge speciale per le aziende che non sottostanno alla LPers. Nel definire concretamente lo stipendio si deve tener conto dei criteri di cui all’articolo 6a LPers.
Cpv. 3
Come nel diritto vigente, si applicano per analogia i principi di cui all’articolo 6a capoversi da 1bisa 6bisLPers anche nel caso delle filiali con sede in Svizzera di cui la Posta detiene la maggioranza del capitale e dei voti. Viene introdotta invece la regola per cui spetta al legislatore fissare le corrispondenti disposizioni nella LOP senza affidare al Consiglio federale l’incarico di provvedere affinché l’articolo 6a LPers sia applicato per analogia anche alle filiali della Posta. In questo modo la