Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/76: Iv.pa. Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali · 25 pagine
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zioni attuali più elevate nella maggior parte delle aziende non raggiungono questa somma3. Se veramente si rivelasse necessario un tetto massimo, questo dovrebbe essere determinato singolarmente per ogni azienda. Ma ciò oltrepasserebbe le possibilità del legislatore. Dunque il compito va lasciato al Consiglio federale o alle singole aziende.
2.2 Disciplinamento delle indennità di partenza per i quadri
Il progetto attua anche l’iniziativa parlamentare 18.428 concernente le indennità di partenza per i quadri di grado più elevato. Agli articoli 6a capoverso 1quinquiese 19 capoverso 4bisLPers viene ora sancito che per i quadri superiori non possono essere concordate né versate indennità di partenza. Questo principio corrisponde alle disposizioni dell’OReSA che in seguito alla revisione del diritto della società anonima (oggetto 16.077) viene trasposta nel Codice delle obbligazioni. I quadri delle aziende e degli stabilimenti parastatali non devono essere avvantaggiati rispetto a quelli delle aziende private. Le rimunerazioni dell’Amministrazione federale e delle aziende e stabilimenti parastatali ammontano in media ad un milione di franchi all’anno (cfr.
n. 4.1).
2.3 Disposizioni transitorie
L’Amministrazione non è al corrente del contenuto dei singoli contratti di lavoro o mandati dei quadri di grado più elevato e dei membri degli organi massimi di direzione (accordi su rimunerazioni ed eventuali indennità di partenza). Per questo motivo il presente progetto di legge propone disposizioni transitorie. Si dovrà valutare se sono necessarie in ogni caso.
3 Commento ai singoli articoli
Sono modificati gli atti normativi seguenti: la LPers stabilisce la competenza del Consiglio federale di definire le rimunerazioni massime che possono essere versate a titolo individuale nelle singole aziende e nei singoli stabilimenti e di far rispettare tale regolamentazione; inoltre vi vengono ormai definite le componenti della rimunerazione e i relativi criteri a livello legislativo; infine vi viene sancito anche il divieto di ricevere indennità di partenza per i quadri.
Per le maggiori aziende della Confederazione tuttavia non deve essere il Consiglio federale a determinare l’indennità annua massima che può essere versata, bensì il legislatore. Il relativo tetto massimo deve essere indicato nelle seguenti leggi speciali: nella legge federale sull’organizzazione della Posta Svizzera, nella legge federale sulle Ferrovie federali svizzere, per la RUAG nella legge federale concernente le imprese d'armamento della Confederazione, nella legge federale sulla navigazione aerea per Skyguide, nella legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni per la
3 Cfr. https://www.epa.admin.ch/epa/it/home/attualita/medienmitteilungen.msg-id-75514.html