Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/76: Iv.pa. Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali · 25 pagine
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In virtù dell’articolo 6a capoverso 6 LPers il Consiglio federale è tenuto ad attuare per analogia i principi sanciti all’articolo 6a capoversi da 1bisa 4bisLPers nel caso delle aziende di diritto privato di cui detiene la maggioranza del capitale e dei voti. Per applicare le disposizioni di cui all’articolo 6a LPers, che comprende ora anche il divieto di versare indennità di partenza, è dunque ancora necessario un rinvio nella legge speciale per le aziende che non sottostanno alla LPers. Nel definire concretamente lo stipendio si deve tener conto dei criteri di cui all’articolo 6a LPers.
Cpv. 2quater(nuovo)
I principi di cui all’articolo 6a da 1bisa 6biscapoversi LPers valgono per analogia anche per le filiali con sede in Svizzera di cui la società di partecipazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti. La rimunerazione annua massima fissata nella legge speciale è vincolante anche per le filiali. Il contenuto dei capoversi 2bise 2ter deve pertanto essere inserito negli statuti.
Art. 6a (nuovo) Disposizioni transitorie della modifica del xxx
I contratti di lavoro conclusi secondo il diritto anteriore che prevedono rimunerazioni più elevate di quanto previsto all’articolo 1 capoverso 2biso contengono indennità di partenza devono essere adeguati alle nuove disposizioni legali entro un anno. I mandati già in corso in un consiglio d’amministrazione (contratti di mandato o contratti sui generis) devono essere rettificati all’inizio del nuovo periodo di mandato.
Le modifiche di legge proposte in questa sede si riferiscono alla forma attuale della RUAG Holding AG. Se eventuali decisioni riguardanti lo scorporo e l'ulteriore sviluppo della RUAG Holding AG portano a modifiche di legge, le modifiche qui proposte devono essere esaminate ed adeguate se necessario.
3.16 Legge federale sulla promozione del settore alberghiero
Art. 12 Organizzazione e attività della Società
Cpv. 3bis(nuovo)
L’applicazione per analogia dell’articolo 6a LPers, che ora prevede anche il divieto di versare indennità di partenza, necessita di un rinvio nella legge speciale per le aziende che non sono sottoposte alla LPers. La vigente legge federale sulla promozione del settore alberghiero (RS 935.12) non prevede un tale rinvio. Senza la modifica proposta il divieto di versare indennità di partenza non varrebbe per la Società svizzera di credito alberghiero (SCA), nonostante si tratti di un’unità amministrativa decentralizzata e rientri dunque nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 18.428. Nel definire concretamente lo stipendio si deve tener conto dei criteri di cui all’articolo 6a LPers.