Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/76: Iv.pa. Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali · 25 pagine
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SUVA, nella legge federale sulla radiotelevisione per la SRG SSR e nella legge sull’azienda delle telecomunicazioni per Swisscom (cfr. n. da 3.7 a 3.11 nonché da 3.13 a 3.15).
Poiché la vigente legge sui Politecnici federali è l’unica legge speciale che prevede esplicitamente indennità di partenza, le relative disposizioni vi devono essere abrogate per evitare che siano versate nonostante il divieto di cui all’articolo 6a LPers (cfr. n. 3.4). Nelle leggi speciali concernenti Svizzera Turismo, la Società svizzera di credito alberghiero e Identitas SA manca oggi il rimando all’articolo 6a LPers che deve perciò essere aggiunto per evitare che le disposizioni relative alla rimunerazione e al divieto di versare indennità di partenza non siano valide per queste aziende (cfr. n. 3.14, 3.16, 3.17).
Le modifiche all’articolo 6a LPers rendono inoltre necessaria tutta una serie di rinvii in varie leggi federali (cfr. n. 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.12 nonché da 3.18 a 3.21).
3.1 Legge sul personale federale (LPers)
Art. 6a Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri
di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione
Rubrica
Nella versione tedesca il termine Entlöhnung viene sostituito da Entgelt. Nella versione italiana il termine resta rimunerazione e indica la retribuzione dei quadri superiori e del personale retribuito con importi paragonabili nonché gli onorari dei membri degli organi di direzione. Il termine rimunerazione deve essere inteso in senso ampio e oltre allo stipendio e agli onorari comprende anche le prestazioni valutabili in denaro (prestazioni accessorie, previdenza professionale ecc.) versati ai membri della direzione e dell’organo di direzione superiore.
Cpv. 1
Il capoverso 1 vigente è una norma di delega al Consiglio federale e disciplina anche il campo d’applicazione della disposizione. Questi elementi vengono ora separati e il capoverso 1 disciplina solo il campo d’applicazione dell’articolo 6a LPers mentre i capoversi 1bis, 2 e 3bisstabiliscono le competenze normative del Consiglio federale.
Di conseguenza il contenuto della vigente lettera c (rappresentanza delle comunità linguistiche in seno al consiglio d’amministrazione o in un analogo organo di direzione superiore) viene ripreso in un nuovo capoverso 3bis.
Cpv. 1bis(nuovo)
Al Consiglio federale viene conferita la competenza di definire la rimunerazione massima che può essere versata a titolo individuale, a seconda dello stabilimento o dell’azienda in questione («stipendio massimo», «limite massimo»). L’articolo 6a LPers non stabilisce un importo fisso. Con l’indicazione «Fatte salve altre disposizioni di leggi speciali» viene stabilito che il Consiglio federale può ricorrere a questa