Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/76: Iv.pa. Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali · 25 pagine

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La rimunerazione annua massima che può essere versata a titolo individuale nel rispetto della soglia superiore indicata nelle leggi speciali deve essere definita in base ai principi di cui all’articolo 6a capoversi da 1tera 1quaterLPers, a prescindere dal fatto che una legge speciale stabilisca un limite massimo d’indennizzo. Per le aziende seguenti la legge speciale determina la rimunerazione annua massima che può essere versata: FFS SA, RUAG Holding AG, Skyguide SA, SUVA, SRG SSR, Swisscom SA e la Posta SA. Si tratta delle maggiori aziende della Confederazione.

La Swisscom SA è un caso speciale. In quanto azienda quotata in borsa è esplicitamente esclusa dall’applicazione dell’articolo 6a LPers (art. 6a cpv. 6 LPers). L’avamprogetto non modifica questa situazione. Le aziende quotate in borsa sottostanno al diritto della società anonima e dopo che l’ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA; RS 221.331) sarà stata ripresa nel diritto della società anonima saranno completamente sottoposte a queste severe disposizioni. Per Swisscom SA nella legge speciale sarà inoltre esplicitamente fissata la rimunerazione annua più alta.

Il termine «rimunerazione» sta a indicare tutte le componenti salariali fisse e variabili, gli onorari, le prestazioni accessorie, le prestazioni destinate alla previdenza professionale e altre prestazioni in denaro o valutabili in denaro.

Nelle sette maggiori aziende della Confederazione di cui sopra, la rimunerazione massima annua che può essere versata a titolo individuale non deve superare il milione di franchi, cioè la rimunerazione media di un consigliere federale, pensione compresa. Si tratta della rimunerazione massima possibile, ma quella effettivamente corrisposta può ovviamente anche essere inferiore. Nel determinare il compenso versato individualmente, conformemente ai criteri di cui all’articolo 6a LPers è necessario considerare il contesto in cui l’azienda è attiva, il rischio imprenditoriale, le dimensioni dell’azienda e se la rimunerazione dei quadri è proporzionata agli altri stipendi.

Prevedendo nelle rispettive leggi speciali una rimunerazione massima per sette aziende della Confederazione, il progetto va oltre la soluzione proposta nell’iniziativa 17.433 dalla CPI-S cui corrisponderebbe se venisse modificata solo la LPers, ma non le leggi speciali. Nella LPers vengono ora definite le componenti della rimunerazione e i criteri di determinazione; inoltre al Consiglio federale viene affidata la competenza di prendere le misure necessarie per ripristinare la situazione legale se le disposizioni di cui all’articolo 6a LPers non venissero rispettate. La competenza di fissare la rimunerazione annua massima che può essere versata a titolo individuale resta tuttavia in ogni caso affidata al Consiglio federale, se le leggi speciali non prevedono un importo massimo.

Una minoranza della Commissione (Fluri, Campell, Humbel, Jauslin, Romano) propone di non entrare nel merito dell’avamprogetto perché ritiene che non spetti al legislatore determinare il tetto massimo delle rimunerazioni. Fissandone uno identico per tutte le aziende, si crea un sistema rigido che non tiene in alcun modo conto delle diverse esigenze dei singoli contesti. Inoltre, fissando un tetto massimo di un milione di franchi, si dà un’indicazione completamente errata dato che le rimunera-