Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/76: Iv.pa. Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali · 25 pagine

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1bisa 4 non dovessero essere rispettate. Le misure possono consistere ad esempio nell’ordinare il rimborso di prestazioni riscosse indebitamente, completare o modificare gli obiettivi strategici del Consiglio federale, rifiutare l’approvazione del rapporto di gestione, negare di dare il discarico al consiglio d’amministrazione o di istituto, revocare o non rieleggere i membri del consiglio d’amministrazione, avanzare pretese di responsabilità, proporre misure nell’ordinamento giuridico6 ecc.

Cpv. 5

Gli adeguamenti dei rinvii derivano dalla modifica dell’articolo 6a LPers.

Cpv. 6

Gli adeguamenti dei rinvii derivano dalla modifica dell’articolo 6a LPers.

Con l’aggiunta del capoverso 6 lettera b il Consiglio federale è tenuto ad attuare per analogia i principi sanciti nell’articolo 6a capoversi da 1bisa 4bisLPers non solo presso le imprese madre di diritto privato con sede in Svizzera in cui detiene la maggioranza del capitale e dei voti (cpv. 6 lett. a), ma anche a provvedere che le imprese madre attuino questi principi anche presso le loro filiali con sede in Svizzera, se ne detengono la maggioranza del capitale e dei voti (ad es. perché stabilito in appositi passaggi negli statuti). Il livello delle società sub-affiliate (controllo solo indiretto da parte dell’impresa madre) invece non è più compreso nel capoverso 6 lettera b né dunque nell’articolo 6a LPers.

Cpv. 6bis(nuovo)

La disposizione d’eccezione in base alla quale i capoversi da 1 a 6 non valgono per le società quotate in borsa è ora disciplinata in un apposito capoverso 6bis.

Art. 19 Misure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

Cpv. 4 secondo periodo

In adempimento dell’iniziativa parlamentare 18.428, il capoverso 4 è completato in modo da escludere i membri della direzione e il personale retribuito con importi analoghi dal versamento di eventuali indennità di partenza, anche qualora le condizioni di cui all’articolo 19 capoverso 3 fossero soddisfatte. Questa disposizione è valida in base all’assoggettamento alla LPers degli organi di direzione:

- dell’Amministrazione federale centrale (art. 7 OLOGA);

- delle segreterie delle commissioni extraparlamentari (art. 7a cpv. 1 lett. a

OLOGA in combinato disposto con l’art. 8ibiscapoversi 2 e 3 OLOGA), ad es. i membri direttivi di COMCO, ELCOM, ComCom, PostCom, SUSi, CAV, AIRR, CFCG ecc.;

- delle unità amministrative decentralizzate organizzate in modo autonomo, ma

senza personalità giuridica (art. 7a cpv. 1 lett. b OLOGA), ad es. CDF, IFPDT, SCPT, Commissione per la prevenzione della tortura, Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative);

6 Cfr. anche il principio guida 22b contenuto nel rapporto supplementare del Consiglio federale del 25 marzo 2009 concernente il rapporto sul governo d’impresa del 13 settembre 2006 (FF 2009 2277).