Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/76: Iv.pa. Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali · 25 pagine
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sulla retribuzione dei quadri per il 2018, la rimunerazione più elevata versata dalla Suva ammonta a 782 055 franchi svizzeri.
Dato che la rimunerazione massima sancita dalla legge viene indicizzata, deve essere indicato lo stato dell’IPC o di un altro indice cui si riferisce l’importo. Il limite massimo viene indicizzato in modo che l’importo non subisca svalutazioni nel corso degli anni. Non ne deriva comunque un diritto all’adeguamento annuo al rincaro della rimunerazione versata effettivamente a titolo individuale.
Cpv. 2
In virtù dell’articolo 6a capoverso 6 LPers il Consiglio federale è tenuto ad attuare per analogia i principi sanciti all’articolo 6a capoversi da 1bisa 4bisLPers nel caso delle aziende di diritto privato di cui detiene la maggioranza del capitale e dei voti. Per applicare le disposizioni di cui all’articolo 6a LPers, che comprende ora anche il divieto di versare indennità di partenza, è dunque ancora necessario un rinvio nella legge speciale per le aziende che non sottostanno alla LPers. Nel definire concretamente lo stipendio si deve tener conto dei criteri di cui all’articolo 6a LPers.
Cpv. 3
La competenza di approvare il regolamento deriva dall’articolo 63 capoverso 3.
Art. 64abis(nuovo) Obbligo di diligenza e di fedeltà
L’articolo 64a vigente diventa ora l’articolo 64abis. Non ci sono modifiche di contenuto.
Disposizioni transitorie della modifica del xxx
I contratti di lavoro conclusi secondo il diritto anteriore che prevedono rimunerazioni più elevate di quanto previsto all’articolo 64biscapoverso 1 o contengono indennità di partenza devono essere adeguati alle nuove disposizioni legali entro un anno. I mandati già in corso in un consiglio d’amministrazione (contratti di mandato o contratti sui generis) devono essere rettificati all’inizio del nuovo periodo di mandato.
3.14 Legge sulle epizoozie (LFE)
Art. 15a Banca dati centrale
Cpv. 3bis
In virtù dell’articolo 6a capoverso 6 LPers il Consiglio federale è tenuto ad attuare per analogia i principi sanciti all’articolo 6a capoversi da 1bisa 4bisLPers nel caso delle aziende di diritto privato di cui detiene la maggioranza del capitale e dei voti. Per applicare le disposizioni di cui all’articolo 6a LPers, che comprende ora anche il divieto di versare indennità di partenza, è dunque ancora necessario un rinvio nella legge speciale per le aziende che non sottostanno alla LPers. Attualmente la legge sulle epizoozie (RS 916.40) non contiene un rinvio di questo tipo. Senza la presente modifica proposta, per Identitas SA il divieto di versare indennità di partenza secon-