Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/76: Iv.pa. Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali · 25 pagine

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competenza solo quando il legislatore non ha definito un limite massimo in una legge speciale.

Già oggi in molti casi la rimunerazione massima viene stabilita dal Consiglio federale: per gli stabilimenti il Collegio governativo stabilisce gli onorari e le prestazioni accessorie quando nomina i membri dell’organo di direzione superiore nel relativo decreto4. Inoltre approva il regolamento del personale di questa unità5, nel quale è riportato lo stipendio massimo della direzione.

Una minoranza (Piller Carrard, Addor, Barrile, Glättli, Marra, Marti Samira, Masshardt) auspica anche in questo caso un tetto massimo per la rimunerazione. Al Consiglio federale è lasciato un margine di manovra fino ad un milione di franchi, la rimunerazione annua massima ammessa a titolo individuale nella singola azienda. La maggioranza della Commissione respinge questa proposta perché ritiene che le competenze debbano essere chiaramente separate: il legislatore stabilisce il limite massimo per le aziende maggiori e più importanti, il Consiglio federale per quelle restanti. Tra l’altro, in queste ultime le rimunerazioni più elevate sono di molto inferiori al milione di franchi.

Cpv. 1ter(nuovo)

Nel diritto vigente le componenti della rimunerazione versata ai membri dell’organo direttivo superiore (stipendio, onorario e prestazioni accessorie) sono disciplinate nell’ordinanza sulla retribuzione dei quadri (art. 3-5; RS 172.220.12). La presente revisione eleva a livello di legge le componenti salariali, garantendo una definizione unitaria del termine rimunerazione.

In analogia al decreto del Consiglio federale del 23 novembre 2016 concernente le possibilità di gestione nel contesto degli onorari e degli stipendi dei quadri di grado più elevato delle imprese e degli stabilimenti vicini alla Confederazione, la rimunerazione comprende tutte le componenti fisse e variabili dello stipendio, gli onorari, le prestazioni accessorie, le prestazioni destinate alla previdenza professionale ed eventuali altre prestazioni in denaro o di valore pecuniario, a seconda dell’organo di cui fa parte l’interessato.

Per prestazioni accessorie s’intendono tutte le prestazioni ai sensi degli articoli 5 e 9 capoverso 2 dell’ordinanza sulla retribuzione dei quadri, in particolare i contributi forfettari alle spese, anche di rappresentanza, i contributi ad assicurazioni, in particolare quelle sociali (ad es. i depositi sulla Cassa pensione oltre ai contributi ordinari del datore di lavoro secondo il piano di previdenza), l’uso privato dei veicoli di servizio, gli abbonamenti (per trasporti pubblici, di telefonia mobile ecc.) e prestazioni analoghe (cfr. DCF del 23 novembre 2016).

Cpv. 1quater(nuovo)

4 Swissmedic, MNS, IPI, ASR, METAS, ISDC, FINMA, settore dei PF, IUFFP, ASRE, IFSN, Innosuisse, Compenswiss e SUVA; inoltre Pro Helvetia (fondazione)e Svizzera Turismo (ente di diritto pubblico).

5 Vedi l’elenco della nota a piè di pagina precedente, ma con PUBLICA e senza la SUVA e l’ASR. Il personale degli stabilimenti SUVA e ASR è impiegato secondo le disposizioni del CO e le leggi speciali che lo riguardano non prevedono un’approvazione discrezionale da parte del Consiglio federale per il regolamento del personale (diversamente dalla legge sulla promozione della cultura per Pro Helvetia).