Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/76: Iv.pa. Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali · 25 pagine
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alcune aziende specifiche la rispettiva legge speciale indichi lo stipendio più alto che l’azienda può versare (la cosiddetta variante mista). Durante la deliberazione la CIP-N si è espressa in favore della variante mista e ha stabilito per quali aziende e istituti fissare nelle relative leggi speciali la retribuzione più elevata che può essere accordata. Per le aziende e gli istituti rimanenti il Consiglio federale riceve, grazie all’articolo 6a LPers, la competenza di definire le retribuzioni più elevate da accordare individualmente.
Sempre il 31 gennaio 2019 la CIP-N ha dato seguito a un’iniziativa parlamentare (18.428 s Aziende federali e imprese parastatali. Nessuna indennità di partenza per i quadri superiori) del consigliere agli Stati Thomas Minder (V, SH) con 18 voti favorevoli e 5 contrari. La CIP-S aveva dato seguito a questa iniziativa con 5 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astensioni. La CIP-N è giunta alla conclusione che sarebbe opportuno che quest’iniziativa parlamentare, che comporta anch’essa la modifica dell’articolo 6a LPers, venga attuata insieme alla proposta di definire un tetto massimo per gli stipendi.
In base a queste decisioni la segreteria della Commissione ha elaborato un testo per la consultazione, in collaborazione con l’Amministrazione. L’avamprogetto e il relativo rapporto sono stati approvati dalla Commissione con 14 voti favorevoli e 5 contrari l’8 novembre 2019 e sono poi stati posti in consultazione dal 14 novembre 2019 al 28 febbraio 2020.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Le retribuzioni dei quadri
La presente proposta di atto normativo realizza la richiesta formulata dall’iniziativa parlamentare 16.438 di garantire retribuzioni adeguate per i membri della direzione e dei consigli di amministrazione delle aziende della Confederazione e parastatali. Leggi speciali fissano il limite massimo annuo delle rimunerazioni che possono essere versate nelle aziende in questione ai quadri di grado più elevato, al personale retribuito con importi analoghi o ai membri dei consigli di amministrazione. Se il legislatore non ha definito in una norma speciale l’importo massimo, in futuro spetterà al Consiglio federale determinare la rimunerazione annua massima che può essere versata a titolo individuale (art. 6a cpv. 1bisLPers) sia nel quadro di una domanda di nomina sia attraverso l’approvazione di un regolamento del personale che prevede un limite massimo di rimunerazione2.
2 In concreto si tratta degli istituti seguenti Swissmedic, Museo nazionale svizzero (MNS), IPI, Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC), Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR), Istituto federale di metrologia (METAS), FINMA, settore dei PF, PUBLICA, Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP), Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), IFSN, Pro Helvetia (fondazione), Innosuisse e Compenswiss. Per Svizzera Turismo, la Società svizzera di credito alberghiero (SCA) e Identitas SA l’art. 6a LPers vale solo se la disposizione è ripresa nella corrispondente legge speciale, come proposto nel progetto (cfr. n. 3.8 in fine, 3.14, 3.16 e 3.17).