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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 20 pagine

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b. ottenere il rimborso dovuto per le loro prestazioni;

c. adempiere i compiti e rispettare gli obblighi derivanti dalla LTC e dalla Legge federale del 18 marzo 20164 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e dalle relative ordinanze.

Art. 82 Comunicazione dei dati in caso di chiamate abusive e di pubblicità

di massa sleale

1In questo articolo è considerata sleale la pubblicità ai sensi dell'articolo 3 capover- so 1 lettere o, u o v della legge federale del 19 dicembre 19865 contro la concorrenza sleale.

2Se il cliente rende verosimile, per scritto, che il suo collegamento è stato chiamato abusivamente oppure che ha ricevuto pubblicità sleale, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a comunicargli i dati seguenti, purché siano in suo possesso:

a. data, ora e durata dei collegamenti, oppure data e ora dei messaggi;

b. gli elementi d’indirizzo così come i nomi e l’indirizzo dei titolari dei colle- gamenti dai quali sono provenute le chiamate abusive oppure la pubblicità di massa sleale.

3Se i dati non possono essere forniti retroattivamente e con ogni probabilità le chiamate abusive o la pubblicità di massa sleale proseguiranno, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a raccogliere i dati necessari e a trasmettere ai clienti quelli cui essi hanno diritto.

4Se le chiamate abusive o la pubblicità sleale provengono da collegamenti di clienti di un altro fornitore di servizi di telecomunicazione, questi è tenuto a indicare i dati al fornitore di servizi di telecomunicazione dei clienti che hanno presentato domanda in merito. I fornitori che si limitano alla trasmissione sono tenuti a comunicare al fornitore di servizi di telecomunicazione dei clienti che hanno presentato domanda da quale altro fornitore provengano le chiamate abusive o la pubblicità sleale.

Art. 83 Lotta contro la pubblicità sleale

1In questo articolo è considerata sleale la pubblicità ai sensi dell'articolo 3 capover- so 1 lettera o, u o v LCSl6.

2Purché la tecnica lo consenta, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono proteggere i loro clienti dalla pubblicità sleale.

3Mettono a disposizione dei clienti, sia mezzi appropriati che possono gestire auto- nomamente, sia mezzi che possono essere gestiti dai clienti stessi. Almeno una volta

4 RS 780.1

5 RS 241

6 RS 241