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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 20 pagine
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Art. 78b Coutenza di impianti domestici
L'obbligo dei proprietari dell'immobile e dei fornitori di servizi di telecomunicazione di tollerare la coutenza di impianti domestici secondo l'articolo 35b capoverso 1 LTC, comprende anche:
a. la coutenza dell'alimentazione elettrica;
b. l'installazione di impianti che consentono di fornire servizi di telecomunica- zione.
Art. 78c Regole comuni per la coutenza delle canalizzazioni di cavi e degli
impianti domestici
1Se un proprietario dell’immobile non dispone delle informazioni necessarie relati- ve alle canalizzazioni di cavi e agli impianti domestici, il fornitore di servizi di telecomunicazione responsabile del collegamento deve fornire queste informazioni su richiesta.
2I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno finanziato delle canalizzazioni di cavi o un impianto domestico, per la durata dell'utilizzazione, possono chiedere al fornitore che co-utilizza la canalizzazione o l'impianto un'indennità proporzionale ai costi di realizzazione.
3I fornitori di servizi di telecomunicazione che ottengono l'accesso alle canalizza- zioni di cavi e agli impianti domestici sopportano le spese per il ripristino dello stato originario.
4Se un proprietario d'immobile deve assumere costi supplementari giustificati a causa dell'accesso o della coutenza, quest'ultimo può chiedere un indennizzo com- misurato al fornitore che co-utilizza la canalizzazione o l’impianto.
5La procedura per la composizione di controversie sull’accesso al punto d’entrata nell’edificio e la coutenza di impianti domestici è disciplinata per analogia dagli articoli 70–74.
Art. 79
È considerato un rimborso adeguato per la coutenza di impianti di altri fornitori secondo l'articolo 36 capoverso 2 LTC la parte corrispondente dei costi totali.
Titolo prima dell'articolo 80
Capitolo 9: Segreto delle telecomunicazioni, protezione dei dati e protezione dei bambini e dei giovani
Art. 80 Trattamento dei dati relativi al traffico e alla fattura
I fornitori di servizi di telecomunicazione possono trattare i dati relativi al traffico e alla fattura dei clienti senza il loro consenso, se e fino a quando sia necessario per:
a. fornire servizi di telecomunicazione;