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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 20 pagine
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Art. 92 cpv. 1 e 2
1In linea di principio, gli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC ordinano le prestazioni necessarie presso un fornitore di servizi di telecomunicazione di loro scelta, sulla base di un contratto.
2Se la pubblica gara è stata infruttuosa, dietro presentazione dei documenti della pubblica gara possono chiedere all'UFCOM di obbligare un fornitore a mettere a disposizione i servizi necessari.
Art. 93 Indennità
1L’indennità spettante ai fornitori di servizi di telecomunicazione per le loro presta- zioni è stipulata in un contratto con gli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC. Per l'indennità vanno considerati in linea di principio i prezzi di mercato correnti delle prestazioni richieste.
2Se le prestazioni richieste devono essere create e fornite per i bisogni espliciti degli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC, l'indennità si calcola in funzione dei prezzi di costo. I costi congiunti, legati alla fornitura di servizi commerciali vanno ripartiti in modo non discriminante ai sensi dell'articolo 52 e aggiunti solo propor- zionalmente ai prezzi di costo.
3I contributi accordati provenienti da fondi pubblici vanno dedotti dai costi per la prestazione conformemente al loro scopo di utilizzo.
4Se, conformemente all'articolo 92 capoverso 2 un fornitore è obbligato a mettere a disposizione i servizi necessari, l’UFCOM stabilisce la relativa indennità sulla base dei capoversi 1–3.
Art. 94 Provvedimenti
1Purché la tecnica impiegata lo consenta, il DATEC può ordinare che in situazioni straordinarie, il traffico civile delle telecomunicazioni sia limitato agli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC.
2L'ordine di cui al capoverso 1 può essere disposto dalla Centrale nazionale d’allarme, per 36 ore al massimo. Ne informa immediatamente l'UFCOM.
3I fornitori di servizi di telecomunicazione possono limitare il traffico ai sensi del capoverso 1 per un massimo di 36 ore, se constatano un sovraccarico della propria rete. Ne informano immediatamente l'UFCOM.
Art. 95 cpv. 1 e 2
1In collaborazione con i fornitori di servizi di telecomunicazione, la Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza prende i provvedimen- ti di cui all’articolo 94 capoversi 1 e 2.
2Nella misura in cui le restrizioni di cui all'articolo 94 non comportano vantaggi commerciali per i fornitori di servizi di telecomunicazione, la Confederazione assu- me i costi dei provvedimenti preparatori.