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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 20 pagine
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e. all'interno di gruppi auto-organizzati per la trasmissione gratuita e decentra- lizzata di informazioni.
Art. 3 Registrazione
1I fornitori di servizi di telecomunicazione trasmettono all'UFCOM i dati necessari alla registrazione e gli comunicano immediatamente qualsiasi modifica in merito.
2I fornitori di servizi di telecomunicazione registrati, che intendono consentire a fornitori non registrati l'utilizzazione di risorse di cui all'articolo 4 capoverso 1 LTC, devono comunicarlo all'UFCOM.
Art. 4 Indirizzo postale in Svizzera
1I fornitori di servizi di telecomunicazione registrati devono indicare, menzionando il numero unico d’identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d’identificazione delle imprese, un indirizzo postale in Svizzera che faccia legalmente stato per il recapito di comunicazioni, ordini di comparizione e decisioni.
2L'UFCOM pubblica l'indirizzo postale. Può renderlo accessibile online.
Art. 5 Invii dei dati nell’ambito dell'assistenza amministrativa
Il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunica- zioni mette gratuitamente a disposizione dell'UFCOM i dati in suo possesso concer- nenti i fornitori di servizi di telecomunicazione che potrebbero essere importanti per l’esecuzione e la valutazione della legislazione sulle telecomunicazioni.
Art. 7 Interfacce dei servizi e delle reti di telecomunicazione
1I fornitori di servizi di telecomunicazione devono pubblicare le specifiche tecniche delle interfacce necessarie per l'accesso fisico alle reti di telecomunicazione.
2Su richiesta devono rendere noti all'UFCOM, ai clienti, ai produttori di impianti di telecomunicazione e di software per l'utilizzazione di servizi di telecomunicazione, i tipi di interfaccia che mettono a disposizione per il servizio di accesso a Internet e per i servizi forniti mediante risorse di cui all'articolo 4 capoverso 1 LTC. Devono comunicare queste informazioni gratuitamente ed entro un termine adeguato.
3Le specifiche di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere così dettagliate da permettere la produzione e l'utilizzazione di impianti terminali di telecomunicazione per la fruizione di tutti i servizi proposti tramite l'interfaccia di un determinato fornitore.
4I fornitori comunicano ai loro clienti gratuitamente su richiesta le caratteristiche d'identificazione e i dati d'accesso necessari all'accesso alle reti di telecomunicazio- ne e alla fruizione di servizi secondo i capoversi 1 e 2.
5L’UFCOM emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.