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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 20 pagine

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alla prima attivazione di questi mezzi, informano i clienti in merito ai relativi pro e contro.

4Possono impedire la diffusione della pubblicità sleale.

5Se un fornitore è a conoscenza del fatto che un suo cliente invia o inoltra pubblicità sleale mediante la sua rete di telecomunicazione, deve bloccare senza indugio l’invio di questi messaggi e impedire l’allestimento dei relativi collegamenti. Può discon- nettere dalla rete di telecomunicazione i clienti che inviano o inoltrano pubblicità sleale.

6Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione deve gestire un servizio al quale sia possibile segnalare pubblicità sleale che proviene dalla sua rete di telecomunicazio- ne, o che vi circola.

7Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione deve gestire un servizio al quale possono rivolgersi i clienti bloccati o sottoposti a mezzi ai sensi del capoverso 3. I fornitori devono su richiesta informare sui motivi del blocco o dell'attuazione di questi mezzi. Se il mezzo o il blocco è attuato da un altro fornitore, il fornitore del cliente interessato deve trasmettergli la richiesta. I fornitori che erano coinvolti solo nella trasmissione devono segnalare unicamente verso quale altro fornitore hanno diretto il traffico in questione.

8L’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative per tutelare i clienti dalla pubblicità sleale.

9In caso di pubblicità sleale ai sensi dell’articolo 3 lettera o e v LCSl o di disposi- zioni estere simili, l’autorità federale competente può chiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione le informazioni e la documentazione necessarie per esercitare il suo diritto d’intervento e garantire la collaborazione amministrativa ai sensi della LCSl.

Art. 84 cpv. 3, primo periodo

3In ogni caso, essi devono garantire l’indicazione del numero chiamante per le chiamate di cui va garantita la localizzazione ai sensi degli articoli 29 capoverso 1 e 90 capoverso 4, e per le chiamate al servizio di trascrizione per audiolesi conforme- mente all’articolo 15 capoverso 1 lettera e. …

Art. 88 cpv. 1

1I clienti che figurano in un elenco hanno il diritto di far indicare chiaramente che non desiderano ricevere messaggi pubblicitari da parte di persone con cui non intrat- tengono una relazione commerciale, e che i loro dati non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta. I clienti senza iscrizione nell'elenco devono essere trattati allo stesso modo di quelli che vi figurano con l'asterisco.