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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 20 pagine

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Art. 29a Localizzazione delle chiamate d’emergenza: obblighi supplementari

per i concessionari di telecomunicazione mobile

1Per le chiamate d'emergenza verso il numero d'emergenza europeo 112 provenienti da veicoli equipaggiati a tale proposito (eCall112), i concessionari di telecomunica- zione mobile devono estrarre le informazioni sull'ubicazione dal canale vocale e metterle a disposizione per il servizio di localizzazione delle chiamate (art. 29b).

2In caso di chiamate d'emergenza in cui vengono utilizzate le funzioni di localizza- zione del dispositivo o del sistema operativo nonché la trasmissione indipendente dal canale vocale delle informazioni relative all'ubicazione (Advanced Mobile Location), devono trasmettere queste informazioni al servizio di localizzazione (art. 29b).

Art. 29b Localizzazione delle chiamate d’emergenza: servizio di

localizzazione

1Per le centrali d’allarme, il concessionario del servizio universale gestisce, in collaborazione con gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico, un servizio di localizzazione di tutti i clienti delle prestazioni del servizio universale. Questo servizio deve essere accessibile anche alle centrali d’allarme che non sono collegate alla rete del concessionario del servizio universale.

2Nel caso in cui il servizio universale sia ripartito tra più fornitori, la ComCom può obbligare uno di loro a gestire il servizio di localizzazione.

3La collaborazione tra il concessionario del servizio universale e gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico e l'utilizzazione del servizio di localizzazione da parte delle centrali di allarme si fonda sui principi della formazione dei prezzi di cui all’articolo 54.

4I fornitori del servizio telefonico pubblico assumono i costi di investimento e d’esercizio del servizio di localizzazione delle chiamate d’emergenza. I costi annui ricorrenti per la messa a disposizione del servizio vanno compensati a livello di mercato all’ingrosso in funzione del numero di chiamate d'emergenza previste.

5Le centrali d'allarme assumono unicamente i costi per l'accesso al servizio di localizzazione delle chiamate.

Art. 30 Disposizioni particolari per le chiamate d'emergenza

1Finché non sarà tecnicamente possibile istradare e localizzare correttamente per tutte le ubicazioni la trasmissione vocale mediante il protocollo Internet, questo servizio va garantito solo per le chiamate d’emergenza provenienti dall’ubicazione principale indicata nel contratto d’abbonamento.

2I fornitori si assicurano che i clienti siano a conoscenza di queste restrizioni e che abbiano espressamente confermato di averne preso atto. Li informano che per le chiamate d’emergenza devono impiegare, per quanto possibile, un mezzo di comu- nicazione più adatto.

3Purché la tecnica scelta lo consenta, le chiamate d’emergenza in situazioni straor- dinarie non possono essere interrotte dall’istradamento prioritario del traffico civile