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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 20 pagine
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Art. 89a e 89b inserire prima del titolo del capitolo 10
Art. 89a Informazioni sulla protezione dei bambini e dei giovani
I fornitori di servizi d’accesso a Internet informano i loro clienti sulle possibili misure di protezione dei bambini e dei giovani in Internet. Offrono ai propri clienti un sostegno individuale nell'applicazione di misure concrete di protezione.
Art. 89b Pornografia vietata
1I fornitori di servizi d’accesso a Internet fanno in modo di ottenere le segnalazioni dell’Ufficio federale di polizia conformemente all'articolo 46a LTC.
2Fanno in modo di poter essere contattati per informazioni scritte da terzi ai sensi dell'articolo 46a capoverso 3 frase 2 LTC. Segnalano immediatamente all'Ufficio federale di polizia tutti i casi sospetti.
Titolo prima dell'art. 90
Capitolo 10: Interessi nazionali importanti
Sezione 1: Comunicazione di sicurezza
Art. 90 Prestazioni
1Su richiesta degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC i fornitori di servizi di telecomunicazione possono essere chiamati a fornire i seguenti servizi di teleco- municazione:
a. servizio di trasmissione voce e dati via reti fisse e mobili;
b. servizio di allarme della popolazione e possibilità di comunicare sull'accadu- to.
2Devono fornire questi servizi in tutta la Svizzera e se necessario in via prioritaria rispetto al restante traffico civile delle telecomunicazioni, garantendo l'integrità dei dati e con un'elevata disponibilità.
3Gli organi autorizzati possono richiedere solo servizi e funzionalità conformi agli standard internazionali e per i quali esiste una regolamentazione armonizzata delle radiocomunicazioni.
4In vista di e in situazioni particolari e straordinarie i fornitori di servizi di teleco- municazione sono tenuti a mettere a disposizione locali e impianti e a tollerare lo svolgimento di esercizi.
5Su richiesta degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC, l’UFCOM designa i numeri per i quali deve essere garantito il servizio di localizzazione delle chiamate. Per tali numeri gli organi hanno accesso al servizio di cui all’articolo 29b.
Art. 91
Abrogato