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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 20 pagine

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Art. 11, rubrica e cpv. 1 lett. f, 2, 3 e 4

Contenuto minimo di un’inscrizione in un elenco

1L’iscrizione di un cliente in elenchi di servizi di telecomunicazione si compone almeno di:

f. nel caso di un elemento d’indirizzo di un servizio a valore aggiunto a paga- mento: l’indicazione dei prezzi conformemente agli articoli 11abis e 13a dell’ordinanza dell’11 dicembre 1978 sull’indicazione dei prezzi (OIP)2.

2Se l'iscrizione serve unicamente alla fornitura di un servizio di collegamento, basta indicare i dati di cui al capoverso 1 lettera a–d.

3I fornitori di servizi di telecomunicazione informano in modo chiaro e univoco i loro clienti che se essi acconsentono ad essere raggiunti nell’ambito di un servizio di collegamento, i dati menzionati nel capoverso 2 devono essere trasmessi a ogni fornitore di tale servizio che lo richiede.

4L’UFCOM definisce le designazioni dei campi contenenti i dati e altri dati com- plementari necessari per formattare e pubblicare gli elenchi.

Art. 15 cpv. 1 lett. f

1Il servizio universale comprende le seguenti prestazioni:

f. il servizio di elenco e di commutazione per ipovedenti e persone con diffi- coltà motorie: accesso, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, ai dati elenco dei clienti di tutti i fornitori del servizio telefonico pubblico in Svizzera e messa a disposizione, 24 ore su 24; se il concessiona- rio del servizio universale offre un servizio di collegamento, il servizio di commutazione permette inoltre di stabilire la comunicazione con i clienti non iscritti nell’elenco ma disponibili a essere raggiunti nell’ambito di un servizio di collegamento secondo l’articolo 11 capoverso 2.

Art. 25 cpv. 1

1La cifra d’affari determinante per il calcolo della tassa di un fornitore di servizi di telecomunicazione registrato risulta dai servizi offerti sul territorio nazionale, dedot- to il costo dei servizi di telecomunicazione acquistati sul mercato all’ingrosso a fornitori terzi e dei servizi di telecomunicazione fatturati per conto di terzi.

Art. 26a, rubrica e cpv. 6

Trasmissione del numero

6Se i fornitori sono a conoscenza del fatto che un numero trasmesso non è valido o viene impiegato senza possedere un diritto d’utilizzazione o si tratta di un numero di

2 RS 942.211