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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 20 pagine

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Art. 10b Modalità di fatturazione per il roaming internazionale

1Per il calcolo del prezzo per le chiamate in roaming internazionale in entrata e in uscita, i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile devono osservare le seguen- ti regole:

a. applicare una fatturazione al secondo;

b. l'importo finale può essere arrotondato ai 10 centesimi successivi;

c. alle chiamate in uscita può essere applicato un minimo di tariffazione non superiore ai 30 secondi.

2Per il calcolo del prezzo per la gestione dei servizi di dati in roaming internaziona- le, devono osservare le seguenti regole:

a. applicare una fatturazione al kilobyte;

b. l'importo finale può essere arrotondato ai 10 centesimi successivi;

c. i servizi di messaggistica testuale e multimediale quali SMS o MMS, che di regola sono addebitati ai clienti per unità, non devono essere fatturati al ki- lobyte.

3Una fatturazione che deroghi ai capoversi 1 e 2 è ammessa solo se i fornitori esteri non mettono a disposizione i dati necessari alla fatturazione al secondo o al kilobyte. Il fornitore di servizi di telecomunicazione mobile deve provare la necessità di derogare ai capoversi 1 e 2 presentando i dati che gli sono stati messi a disposizione

Art. 10c Servizi di roaming internazionale di fornitori terzi

I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile non devono intralciare o impedire ai propri clienti la fruizione di servizi di roaming di fornitori terzi.

Art. 10d Opzioni per prestazioni di roaming internazionale

I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile devono offrire ai loro clienti delle opzioni che consentono di fruire di prestazioni di roaming internazionale a tariffe ridotte. In tale ambito devono osservare le seguenti regole:

a. le opzioni contengono una tariffa ridotta o una determinata quantità di unità incluse a un prezzo forfettario;

b. i clienti devono poter determinare liberamente la data di attivazione dell'op- zione;

c. le opzioni valgono indipendentemente da un eventuale periodo di fatturazio- ne.

Art. 10e Informazione dei fornitori sulla qualità dei propri servizi

1I fornitori di servizi di telecomunicazione devono informare sia i propri clienti che il pubblico sulla qualità degli accessi Internet mobili e fissi da loro offerti.

2Devono misurare autonomamente la qualità dei propri accessi a Internet fissi e mobili nella misura in cui hanno accesso agli apparecchi utilizzati per la misurazio-