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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 20 pagine

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Art. 36 cpv. 2

2I servizi a valore aggiunto offerti mediante elementi d'indirizzo del piano di nume- razione E.164 possono essere forniti solo con i numeri di chiamata attribuiti indivi- dualmente ai sensi degli articoli 24b–24i ORAT e con i numeri brevi ai sensi degli articoli 29–32 e 54 ORAT.

Art. 37 Obbligo di sede o di stabile organizzazione

I fornitori di servizi a valore aggiunto devono avere una sede o una stabile organiz- zazione in Svizzera.

Art. 38 cpv. 3bis

3bisPer i servizi a valore aggiunto che non sono forniti né mediante elementi d'indi- rizzo del piano di numerazione E.164 né mediante SMS o MMS, l’identità e l’indirizzo del fornitore del servizio a valore aggiunto deve essere indicata sulla fattura.

Art. 39a Limiti massimi dei prezzi di servizi a valore aggiunto del tipo 084x,

0800 e 00800

1Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 084x, i fornitori di servizi di teleco- municazione possono fatturare ai loro clienti soltanto una tassa determinata dal tempo, non superiore a 7,5 centesimi al minuto (IVA esclusa). La comunicazione è fatturata al secondo. L’importo finale può essere arrotondato ai successivi 10 cente- simi.

2Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 0800 e 00800, i fornitori di servizi di telecomunicazione non possono fatturare ai loro clienti alcun genere di tassa.

Art. 39b Trasparenza dei prezzi dei servizi a valore aggiunto

1Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 084x o i numeri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fattu- rare ai loro clienti soltanto il prezzo che è convenuto tra il titolare del numero e il fornitore presso cui il numero è attivo, e che è indicato in conformità agli articoli 11a e 13a OIP. Le tariffe determinate dal tempo sono fatturate al secondo. L'importo finale può essere arrotondato ai 10 centesimi successivi.

2Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 090x ai clienti che chiamano possono essere fatturati soltanto prezzi che i loro fornitori di servizi di telecomunicazione possono determinare nel corso della chiamata.

3Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 0800, 00800, 084x, 090x e verso i numeri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT non può essere riscosso alcun supplemento oltre ai prezzi regolamentati al capoverso 1 e all’articolo 39a.

4I fornitori consentono ai loro clienti di accedere online ai dati di cui al capoverso 1.