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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 20 pagine
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Art. 34b Portabilità dei numeri: costi
1I fornitori di servizi di telecomunicazione, che hanno l’obbligo di assicurare la portabilità dei numeri, si assumono i relativi costi.
2Essi possono esigere dal nuovo fornitore contributi finanziari a copertura dei costi amministrativi direttamente legati al trasferimento dei numeri. Le regole sull’interconnessione si applicano per analogia.
3La copertura dei costi derivanti dall’istradamento delle comunicazioni a destina- zione dei numeri trasferiti viene disciplinata dai fornitori nei loro contratti di inter- connessione.
Art. 34c Portabilità dei numeri: portabilità geografica
I fornitori di servizi di telecomunicazione possono offrire ai loro clienti la possibilità di mantenere il loro numero, in caso di cambiamento dell’ubicazione del collega- mento.
Art. 34d Portabilità dei numeri: obblighi dei fornitori di servizi di
telecomunicazione
1I fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono la portabilità dei numeri devono garantire la trasmissione del numero conformemente all'articolo 26a capo- verso 2.
2I fornitori di servizi di telecomunicazione, che hanno l’obbligo di assicurare la portabilità dei numeri secondo l'articolo 34a, devono garantire agli altri fornitori l’accesso alle informazioni necessarie ad un istradamento corretto delle comunica- zioni a destinazione dei numeri trasferiti.
Art. 34e Libera scelta dei fornitori per i collegamenti nazionali e
internazionali
1I fornitori di servizi telefonici pubblici possono offrire ai loro clienti la possibilità di scegliere liberamente un fornitore di collegamenti nazionali e internazionali, sia in modo prestabilito, che per ogni chiamata, componendo un numero breve per la libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali.
2Nel caso componga un numero breve per la libera scelta del fornitore di collega- menti nazionali e internazionali non valido, il cliente deve essere immediatamente avvertito.
3L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie alla realiz- zazione della libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali.
Art. 35 cpv. 1
1Nell’ambito del presente capitolo, ai servizi a valore aggiunto forniti mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164 del tipo 0800 (numeri gratuiti), 00800 (numeri gratuiti internazionali), 084x (numeri a costi suddivisi) si applicano soltanto gli articoli 39a e 39b capoverso 2.