Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/2: 09.503 Iv.pa. Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro (Legge federale sulle tasse di bollo) · 36 pagine
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In alternativa, al posto di una generale abolizione delle tasse di bollo I Verdi accoglierebbero favorevolmente, anche un’esenzione dei prodotti finanziari sostenibili (come ad es. i «green bond») dalla tassa di negoziazione. In questo modo si potrebbe promuovere il commercio di prodotti finanziari sostenibili sulla piazza finanziaria svizzera e ridurre le emissioni di gas serra causate dalla stessa.
Un’ulteriore alternativa, secondo I Verdi sarebbe l’introduzione di un’imposta sulle transazioni finanziarie.
Per il PEV e il pvl una misura di compensazione concreta potrebbe essere l’assoggettamento delle commissioni per i servizi finanziari all’IVA. Anche la Suva è dell’opinione che nella ricerca di alternative alle tasse di bollo ci si debba concentrare non tanto sul trasferimento di proprietà quanto sull’erogazione di servizi finanziari.
4.8.3 Tassa sui premi di assicurazione
4.8.3.1 Tassa sui premi per le assicurazioni sulla vita
Secondo economiesuisse e l’ASA, la tassa sui premi delle assicurazioni sulla vita va abolita fin dall’entrata in vigore, ossia con la massima priorità. La tassa ha contribuito in misura determinante a contrarre il mercato corrispondente tanto che il gettito fiscale annuo non giustifica più i costi di esecuzione.
Anche se bisogna ammettere che i costi di esecuzione possono essere piuttosto sfavorevoli rispetto al gettito, il pvl, così come il PEV, I Verdi e l’Unione delle città svizzere, si esprime contro l’abolizione della tassa sui premi per le assicurazioni sulla vita finché verrà mantenuta la sottoimposizione delle assicurazioni di capitali suscettibili di riscatto nel quadro dell’imposta sul reddito. Il pvl rimanda inoltre al rapporto esplicativo (n. 2.1.3), che ricorda che la tassa sui premi per le assicurazioni sulla vita è stata abolita nel 1973 e parzialmente reintrodotta nel 1997 per cercare di compensarne i privilegi rispetto ad altre forme di investimento e la conseguente disparità di trattamento fiscale.
4.8.3.2 Tassa sui premi per l’assicurazione di cose e del patrimonio
Secondo il principio della localizzazione dei rischi applicato nell’UE, a riscuotere la tassa sui premi di assicurazione è lo Stato in cui si colloca il rischio assicurato. La riscossione delle tasse di bollo svizzere sui premi di assicurazione segue invece un sistema diverso: l’obbligo fiscale sul pagamento dei premi è legato all’assicuratore svizzero oppure allo stipulante svizzero.
Per quanto riguarda la tassa sui premi di assicurazione, il pvl, economiesuisse e l’ASA chiedono il passaggio al principio della localizzazione dei rischi. In questo modo verrebbe eliminato l’odierno svantaggio rispetto alle piazze europee concorrenti, ponendo le basi per riportare in Svizzera operazioni nel settore dell’assicurazione del patrimonio. Concretamente, secondo l’ASA si potrebbero ottenere i seguenti vantaggi:
• compatibilità internazionale: la tassa di bollo sulle assicurazioni non sulla vita potrebbe es-
sere organizzata nell’ottica della compatibilità internazionale; i rischi situati all’estero verrebbero esentati, mentre i rischi assicurati all’estero ma collocati in Svizzera sarebbero assoggettati all’imposta;
• prevenzione di doppie imposizioni o doppie non imposizioni: se i rischi di patrimoni esteri
vengono assicurati presso assicuratori svizzeri o da parte di stipulanti svizzeri, attualmente viene riscossa la tassa di bollo. Ciò potrebbe originare casi di doppia imposizione. Con l’introduzione del principio della localizzazione dei rischi, la tassa di bollo sull’assicurazione di rischi esteri verrebbe meno. In questo modo si eliminerebbero sia la doppia imposizione, sia lo svantaggio delle assicurazioni svizzere e degli stipulanti svizzeri. Così facendo, inoltre,
sarebbe possibile evitare i casi di doppia non imposizione nei rapporti internazionali che al
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