Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 27 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
acquisizione, logistica, immobili e personale (art. 179n), i cosiddetti «dati di base» (o «Master Data»). Tra questi dati figura anche il «numero d’assicurazione sociale» (art. 179° lett. k), che comprende sia il numero d’assicurato AVS che il numero dell’assicurazione sociale estera dei soci in affari stranieri. I soci in affari possono essere sia privati sia imprese. L’amministrazione dei dati di base predefiniti ha luogo in modo centrale ed esclusivamente per il tramite del MDM affinché possa essere adempiuto lo scopo di una fonte di dati di base con le massime qualità dei dati e attualità possibili. A motivo delle accresciute esigenze di tutela delle informazioni e di sicurezza in seno al DDPS, il Master Data Management dev’essere gestito attraverso un proprio sistema d’informazione e non quello della Confederazione (senza DDPS), aggregato al Dipartimento federale delle finanze (DFF); principalmente da quest’ultimo vanno tuttavia raccolti tramite un’interfaccia i dati per il MDM (cfr. art. 179p lett. c), che devono essere univoci a livello federale (il principio del cosiddetto «once-only»), e non raccolti in modo specifico rispetto alle unità amministrative. L’ulteriore comunicazione dei dati del MDM in seno al DDPS deve avvenire mediante procedura di richiamo. Per il disciplinamento della conservazione dei dati in caso di dati di base logistici connessi con un socio in affari (quali i dati di base relativi al materiale e alla struttura sistemica), in base al ciclo vitale, ad esempio, di una base relativa al materiale, dopo la conclusione della relazione d’affari con un socio in affari occorre prevedere (secondo l’art. 179r cpv. 1 lett. b) un periodo di conservazione di cinquant’anni (e non di soltanto dieci anni, come per tutti i rimanenti dati dei soci in affari, conformemente a quanto prescrive la legge federale del 7 ottobre 200530 sulle finanze della Confederazione [LFC] e le sue disposizioni esecutive). Si stabilisce inoltre che dal momento in cui pare chiaro che una persona che in un primo momento era stata registrata nel MDM come potenziale socia in affari in realtà non lo diventerà, i suoi dati devono essere conservati per due anni (art. 179r cpv. 2).
Art. 181 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 frase introduttiva (mezzi di sorveglianza)
Ampliando lo scopo di cui all’articolo 181 capoverso 1 lettera a dev’essere possibile impiegare mezzi di sorveglianza anche per la sorveglianza di opere utilizzate a scopi militari dell’esercito, dell’Amministrazione militare o di terzi (p.es. anche di immobili civili della Base logistica dell’esercito [BLEs], nei quali è depositato il materiale dell’esercito) e raccogliere e continuare a trattare i dati personali necessari a tal fine.
Adeguare la frase introduttiva dell’articolo 181 capoverso 2 serve a chiarire, ai fini della rettifica o della precisazione, che l’esercito non mette mai a disposizione delle autorità civili, su loro richiesta, mezzi di sorveglianza aerotrasportati, incluso personale (nel senso che glieli affida), ma che può fornire soltanto prestazioni di sorveglianza aerotrasportate a loro favore.
Art. 186 cpv. 3
Per poter concludere accordi internazionali che servano da base legale per un trattamento transfrontaliero di dati personali non degni di particolare protezione (cfr.
30 RS 611.0