Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 27 pagine
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Art. 94 (Sistema d’informazione ISKM)
Come in numerose altre disposizioni della LSIM che disciplinano la comunicazione di dati di un sistema d’informazione, per ragioni di uniformità anche nell’articolo 94 deve essere menzionata la comunicazione non soltanto «alle persone» ma «agli organi e alle persone».
Art. 103 frase introduttiva nonché lett. a e c (Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri [FIS FT])
Il FIS FT, da una parte, non deve più poter essere impiegato per la condotta delle azioni ma, in compenso, per il monitoraggio della situazione e, dall’altra, deve servire anche all’intero Comando Operazioni e alla Base d’aiuto alla condotta nell’adempimento dei compiti. A tal fine, occorre ampliare di conseguenza la disposizione sullo scopo nell’articolo 103 lettere a e c. Le modifiche nella frase introduttiva sono di natura prettamente linguistica.
Art. 109 lett. a e 110 lett. a (sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree FIS FA)
Il FIS FA non sarà più impiegato per la condotta delle azioni ma, in compenso, per il monitoraggio della situazione. A tal fine, occorre ampliare di conseguenza la disposizione sullo scopo nell’articolo 109 lettera a.
Nell’articolo 110 lett. a è inoltre possibile stralciare l’appartenenza religiosa, che non viene trattata nel FIS FA.
Art. 119 (sistema d’informazione per la condotta dei militari [IMESS])
Nell’articolo 119 occorre sostituire, conformemente al nuovo concetto utilizzato nell’articolo 8 (cfr. commento all’articolo 8), la parola «cancellati» con «distrutti».
Art. 121, 123 lett. c, 124 cpv. 2 lett. c e 125 cpv. 2 (sistemi d’informazione di simulatori)
I dati relativi agli allenamenti di persone che si allenano regolarmente sui simulatori, devono (possibilmente) essere disponibili e poter essere conservati per l’intera durata della loro permanenza nell’esercito, di solito superiore a cinque anni. Il periodo di conservazione quinquennale valido sinora dev’essere prorogato di conseguenza a dieci anni nell’articolo 125 capoverso 2. Occorre inoltre prevedere nelle singole disposizioni (art. 121, 123 lett. c, 124 cpv. 2 e 125 cpv. 2) che anche i dati di civili (non chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito) o terzi (ad esempio appartenenti alle organizzazioni di primo intervento) che si allenano al simulatore, possano essere trattati e raccolti presso i loro superiori civili e comunicati a questi ultimi.