Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 27 pagine

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sensi dell’all. 1 dell’OLOGA). L’unità amministrativa subordinata, detentrice delle collezioni di dati e l’organo federale responsabile della protezione dei dati, dev’essere definita nelle disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza (cfr. art. 2a e all. 1 OSIM).

Art. 36–41 (Sistema d’informazione Banca dati di documentazione dei casi SPP)

Con l’integrazione della Banca dati di documentazione dei casi SPP nel PISA e il trattamento dei suoi dati, che ora ha luogo in quest’ultimo (cfr. art. 14 cpv. 4), le vigenti disposizioni relative all’ITR possono essere abrogate.

Art. 42, 45 frase introduttiva, 46 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2 nonché 47 cpv. 1 e 3 (Sistema d’informazione MEDIS FA)

Come di consueto anche per gli altri sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa disciplinati nella LSIM, quale gestore del MEDIS FA deve essere menzionato ancora soltanto l’Aggruppamento Difesa (quale unità amministrativa superiore ai sensi dell’all. 1 dell’OLOGA). L’unità amministrativa subordinata, detentrice delle collezioni di dati e l’organo federale responsabile della protezione dei dati, dev’essere definita nelle disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza (cfr. art. 2a e all. 1 OSIM). L’articolo 47 capoverso 1 deve essere abrogato, dal momento che conformemente all’articolo 8 LSIM e alla legge federale del 26 giugno 199812 sull’archiviazione (Legge sull’archiviazione, LAr) l’archiviazione di documenti non più necessari in modo permanente è effettuata dall’Archivio federale. Il trattamento di dati del MEDIS FA in forma non elettronica continuerà ad essere consentito in virtù dell’articolo 2 capoverso 3 LSIM. Con la nuova disposizione contenuta nell’articolo 47 capoverso 3 si garantisce inoltre che i dati di persone ancora in cura o in assistenza presso l’Istituto di medicina aeronautica alla scadenza della durata di conservazione di cui al vigente articolo 47 capoverso 2 LSIM (es. dopo il compimento dell’80° anno di età) possano essere trattati e conservati ancora per 10 anni dalla fine della cura o dell’assistenza.

Titolo prima dell’art. 48, art. 48, 49 frase introduttiva nonché lett. a e b, 50, 51 frase introduttiva, 52 cpv. 1 e 53 cpv. 2 (Sistema d’informazione EAAD)

Oltre ai dati dei membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito appartenente al comando delle forze speciali (CFS) nonché del personale di appoggio all’impiego (condotta, logistica, aiuto alla condotta) devono essere trattati anche i dati degli aspiranti membri e membri da valutare del distaccamento speciale della polizia militare, anch’esso parte del CFS. La designazione del sistema d’informazione (inclusa l’abbreviazione) nonché singole disposizioni che menzionano la cerchia di persone interessata (art. 49 lett. a e b nonché 53 cpv. 2) devono perciò essere impostate in modo tale che siano comprese tutte le persone menzionate in precedenza.

12 RS 152.1