Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 27 pagine

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 l’estensione dell’oggetto e del campo d’applicazione della LSIM anche, tra gli

altri, a sistemi d’informazione del DDPS, inclusa la relativa modifica del titolo dell’atto normativo nonché ulteriori modifiche che diventano necessarie in altre disposizioni;

 l’istituzione di una base legale per l’utilizzo e il trattamento del numero

d’assicurato AVS in sistemi d’informazione non militari del DDPS;

 l’integrazione dei sistemi d’informazione disciplinati nelle disposizioni esecuti-

ve relative alla LSIM nella rete integrata dei sistemi d’informazione;

 la comunicazione di dati personali a fornitori di prestazioni TIC (tecnologie

dell’informazione e della comunicazione) esterni ai quali ci si è rivolti per compiti di manutenzione, esercizio e programmazione;

 l’integrazione del sistema d’informazione per il reclutamento (ITR) e della

Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico dell’esercito (Banca dati di documentazione dei casi SPP) nel Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA);

 l’istituzione di una base legale per il trattamento di altri dati personali in vari

sistemi d’informazione (PISA, sistema d’informazione per le valutazioni relative al distaccamento d’esplorazione dell’esercito [EAAD], sistema d’informazione per le autorizzazioni a condurre militari [MIFA]);

 la precisazione delle basi legali per il trattamento di dati personali nel sistema

d’informazione Centro danni DDPS (SCHAWE);

 l’istituzione di una base legale affinché i dati personali trattati nei sistemi

d’informazione o nell’impiego di mezzi di sorveglianza possano essere raccolti presso altri organi, persone o sistemi d’informazione o comunicati loro o ancora trattati per nuovi scopi;

 la designazione dell’Aggruppamento Difesa quale gestore di diversi sistemi

d’informazione (PISA, sistema d’informazione per la registrazione dei pazienti [ISPE], sistema d’informazione di medicina aeronautica [MEDIS FA], sistema d’informazione per la consulenza sociale [ISB], sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato [SII-SSC]), per cui le unità amministrative subordinate, che sono detentrici delle collezioni di dati e gli organi federali responsabili della protezione dei dati, possono essere definite nelle disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza;

 il cambiamento di nome di sistemi d’informazione (EAAD, ISB, MIFA, sistema

di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare [JORASYS], SCHAWE, sistema d’informazione strategico della logistica [SISLOG]);

 l’istituzione di una base legale per l’utilizzo di taluni dati del sistema

d’informazione per l’amministrazione dei servizi (MIL Office) per impedire abusi in materia d’indennità per perdita di guadagno e per comunicarli all’Ufficio centrale di compensazione;

 il disciplinamento dell’esercizio di un portale elettronico per la trasmissione

elettronica volontaria dei dati personali trattati nel MIL Office (p. es. domande di congedo con allegati) ai comandi militari competenti;