Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 27 pagine

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Occorre abrogare l’articolo 2 capoverso 1 lettera a in quanto, da una parte, il requisito che vi è disciplinato di una base legale per trattare i dati personali e per renderli accessibili mediante procedura di richiamo risulta già dagli articoli 17 e 19 capoverso 3 LPD (applicabili anche qui secondo l’art. 1 cpv. 3 LSIM). Dall’altra, il disciplinamento nell’articolo 2 capoverso 1 lettera a è plasmato sull’attuale articolo 1 capoverso 1 LSIM e non vale più per il trattamento, da menzionare ora nell’articolo 1 capoverso 1 (cfr. il relativo commento), di dati personali che non sono degni di particolare protezione e neanche qualificabili quali profili della personalità. Per il trattamento di siffatti dati personali non degni di particolare protezione o per la loro accessibilità mediante procedura di richiamo non è necessaria alcuna base legale in una legge in senso formale, è sufficiente una disposizione in un’ordinanza del Consiglio federale (cfr. art. 17 e 19 cpv. 3 LPD, art. 186 cpv. 1 lettera b LSIM).

Art. 3

In ragione del campo d’applicazione della LSIM, che dev’essere ampliato e che comprende anche sistemi d’informazione non militari del DDPS (cfr. commento all’art. 1 cpv. 1 frase introduttiva), accanto alla Base d’aiuto alla condotta dell’esercito sono ipotizzabili altri fornitori di prestazioni, in particolare per i sistemi d’informazione non militari. L’articolo 3 va perciò abrogato. Il gestore tecnico di un determinato sistema d’informazione può, ad esempio, essere stabilito nel regolamento sul trattamento dei dati (cfr. art. 36 cpv. 4 LPD in combinato disposto con l’art. 21 dell’ordinanza del 14 giugno 19939 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati).

Art. 4 cpv. 1

In ragione del campo d’applicazione della LSIM, che dev’essere ampliato e che comprende anche sistemi d’informazione non militari del DDPS (cfr. commento all’art. 1 cpv. 1 frase introduttiva), con la modifica dell’articolo 4 capoverso 1 anche i sistemi d’informazione non militari del DDPS devono poter essere inseriti nella rete integrata dei sistemi d’informazione disciplinata nell’articolo 4. Inoltre, il disciplinamento già contenuto nelle disposizioni esecutive relative alla LSIM (cfr. art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 200910 sui sistemi d’informazione militari [OSIM]), che prevede l’integrazione nella rete integrata di cui all’articolo 4 LSIM dei sistemi d’informazione disciplinati esclusivamente in tali disposizioni esecutive, per ragioni di completezza dev’essere sancito anche a livello di legge.

Art. 6

Attualmente l’articolo 6 LSIM disciplina i requisiti relativi al livello legislativo (legge formale o trattato internazionale sottoposto a referendum facoltativo) della base legale necessaria per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità (cfr. anche l’attuale campo d’applicazione secondo

9 RS 235.11

10 RS 510.911