Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 27 pagine

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Consultazione Consultazione online nei registri cantonali dei possessori di online dei registri armi da fuoco (dati sull’acquisto e il possesso di armi da delle armi dei Can- fuoco)

toni (cfr. art. 32a cpv. 2 e 3 nonché 32b cpv. 6 LArm)

(art. 167d lett. e n. 5)

PISA Dati militari quali incorporazione, grado, funzione e servizi (art. 167dlett. e n. 6) prestati nell’esercito

(cfr. art. 167c cpv. 1 lett. d)

IPV Dati quali la funzione, l’istruzione, l’impiego nell’esercito, (art. 167dlett. e n. 7) lo statuto militare, la carriera professionale, le conoscenze

linguistiche

(cfr. art. 62 lett. b–e e g LSIM)

Dati quali l’incorporazione, il grado, la funzione,

DDSV l’istruzione, le qualificazioni e l’equipaggiamento

(art. 167dlett. e n. 9) nell’esercito e nella protezione civile

(cfr. art. 176 lett. a LSIM)

Dato che l’articolo 100 della legge federale del 3 febbraio 199524 sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM) menziona vari compiti (e non soltanto uno) che devono essere adempiuti dai collaboratori del comando della polizia militare, nell’articolo 167e capoverso 1 lettera b occorre procedere a un conseguente adeguamento dell’espressione utilizzata al singolare («compito»). Per ragioni di semplicità e di chiarezza, nell’articolo 167e capoverso 1 lettera c devono poi essere menzionati i collaboratori del SPPEs, che sono le persone indicate nell’attuale tenore come incaricate della valutazione della situazione in materia di sicurezza sotto il profilo militare e dell’autoprotezione dell’esercito (cfr. soltanto l’art. 100 cpv. 1 lett. a ed e LM nonché l’art. 11 dell’ordinanza del 21 novembre 201825 sulla sicurezza militare [OMS]). La modifica dell’articolo 167e capoverso 2 lettera b concerne soltanto il testo tedesco. Nell’articolo 167e capoverso 2 lettera c non dev’essere menzionato un determinato organo competente per la protezione delle informazioni e delle opere (come ad esempio la Protezione delle informazioni e delle opere appartenente a livello organizzativo alla Segreteria generale del DDPS), ma devono essere considerati dal tenore tutti gli organi competenti per la protezione delle informazioni e delle opere (in particolare anche quelli in seno all’Aggruppamento Difesa) quali possibili destinatari dei dati. Va poi considerato sufficiente, e allo stesso tempo necessario, un termine di conservazione decennale uniforme per i dati raccolti a decorrere dalla conclusione delle attività della polizia militare concernenti un fatto, per cui l’articolo 167f dev’essere adeguato di conseguenza.

Le modifiche dell’articolo 167b lettere a e b nonché dell’articolo 167e capoverso 1 frase introduttiva e lettera a sono di natura prettamente linguistica e concernono soltanto il testo francese.

24 RS 510.10

25 RS 513.61