Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 27 pagine
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Art. 131 (Sistema d’informazione LMS DDPS)
In base alle esperienze, dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dopo il termine del rapporto di lavoro presso il DDPS, spesso i militari e gli impiegati del DDPS partecipano ancora per dieci anni ad attività fuori del servizio o continuano a lavorare presso la Confederazione. Per continuare a disporre delle capacità acquisite da militari o da impiegati del DDPS nella LMS DDPS richieste per attività fuori del servizio o per continuare a lavorare presso la Confederazione (es. di conducenti di veicoli a motore impiegati fuori del servizio nei settori del trasporto di merci pericolose o della messa in sicurezza dei carichi; di ufficiali federali di tiro nel settore delle prescrizioni generali di sicurezza) e consentire quindi un controllo dell’istruzione (cfr. art. 127 lett. d LSIM) e la gestione delle competenze (cfr. art. 127 lett. g LSIM), è necessario prorogare il periodo di conservazione in modo da poter conservare i dati del LMS DDPS fino a dieci anni dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dopo il termine del rapporto di lavoro. In questo modo le persone interessate non dovranno completare una seconda volta le istruzioni necessarie né presentare nuovamente le attestazioni relative alle capacità.
Titolo prima dell’art. 138, art. 138, 139 frase introduttiva nonché lett. a, c, e e f, 140 frase introduttiva e lett. b, 141 frase introduttiva nonché lett. b, c, d ed e, 142 cpv. 1 nonché 143 (Sistema d’informazione MIFA)
L’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito (UCNEs) è, fra l’altro, responsabile per l’allestimento, l’amministrazione e il ritiro:
- delle autorizzazioni a condurre militari per conducenti di veicoli (cfr. art. 32 e
38 dell’ordinanza dell’11 febbraio 200415 sulla circolazione stradale militare [OCSM]) e conducenti di natanti (cfr. art. 4 e 14 dell’ordinanza del 1° marzo 200616 sulla navigazione militare [ONM]),
- delle licenze di periti della circolazione militare (o periti esaminatori) che
effettuano esami per conducenti di veicoli (cfr. art. 29 OCSM) e conducenti di natanti (cfr. art. 4 ONM), nonché
- delle licenze di condurre natanti federali (cfr. art. 3 e 11 dell’ordinanza del
1° marzo 200617 sulla navigazione civile dell’Amministrazione federale).
I dati personali necessari ad adempiere questi compiti devono essere trattati tutti nel sistema d’informazione gestito dall’UCNEs. Di conseguenza, occorre formulare in modo più generico l’attuale descrizione «sistema d’informazione per le autorizzazioni a condurre militari» (abbreviato «MIFA»), troppo limitata per quanto riguarda il contenuto, e cambiarla in «sistema d’informazione Circolazione stradale e navigazione dell’esercito» (abbreviato «FA-SVSAA » [acronimo del tedesco «Fachanwendung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt der Armee»]). Vanno parimenti integrati nella disposizione sullo scopo (art. 139 lett. a e c) e nella disposizione con i dati personali da trattare (art. 140 lett. b), sempreché non vi figurino già, i gruppi di