Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 27 pagine
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sistemi d’informazione non militari, già oggi disciplinati nella LSIM, che il DDPS gestisce (cfr. art. 1 cpv. 1 frase introduttiva). Poiché i dati personali in questi sistemi d’informazione non militari del DDPS non vengono elaborati soltanto per adempiere compiti in relazione con gli affari militari, ma anche per il DDPS, serve un’integrazione in merito nell’articolo 1 capoverso 1 lettera d. In vari sistemi d’informazione disciplinati nella LSIM vengono poi trattati dati personali in relazione con la protezione civile, per cui nell’articolo 1 capoverso 1 lettere b, c e d vanno menzionate anche le relative persone della protezione civile o terzi che adempiono compiti per gli affari della protezione civile.
Nella frase introduttiva dell’articolo 1 capoverso 1, mediante la menzione supplementare di «altri» dati personali (oltre ai dati personali degni di particolare protezione e ai profili della personalità) si tiene poi conto del fatto che le norme contenute nella LSIM riguardanti i singoli sistemi d’informazione non prevedono il trattamento soltanto di dati personali degni di particolare protezione (ai sensi dell’art. 3 lett. c LPD) e profili della personalità (ai sensi dell’art. 3 lett. d LPD) ma, palesemente, anche di altri dati personali non degni di particolare protezione (come ad esempio le generalità, cfr. p. es. art. 128 lett. b, 143c lett. a, 167c cpv. 1 lett. a, 179c cpv. 1 lett. a e 179i lett. a LSIM).
L’articolo 1 capoverso 2 precisa invece che è escluso dal campo d’applicazione solo il trattamento dei dati da parte del servizio informazioni (disciplinato altrove), ma non è tuttavia completamente escluso qualsiasi trattamento di dati che riguardano il servizio informazioni o ad esempio i suoi collaboratori.
Art. 2 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a
In ragione del suo campo d’applicazione, che dev’essere ampliato e che comprende anche sistemi d’informazione non militari del DDPS (cfr. commento all’art. 1 cpv. 1 frase introduttiva), le disposizioni generali della LSIM, in particolare l’articolo 2 (Principi del trattamento dei dati), si applicano allo stesso modo a questi sistemi d’informazione non militari del DDPS. Ciò è illustrato dal previsto ampliamento della frase introduttiva dell’articolo 2 capoverso 1. Con tale ampliamento si istituisce, in particolare, anche la necessaria base legale secondo l’articolo 50e capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19468 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per l’utilizzo del numero d’assicurato AVS in sistemi d’informazione non militari del DDPS. Nell’ambito dell’adempimento dei compiti legali vi sono numerosi punti in comune tra, da un lato, le unità amministrative del DDPS – che non appartengono all’Aggruppamento Difesa – e, dall’altro, quelle dell’esercito e dell’amministrazione militare. Di conseguenza diversi sistemi d’informazione (p. es. LMS DDPS, sistema di gestione delle identità [sistema ICAM]) sono gestiti trasversalmente per l’intero DDPS, ed è quindi indispensabile l’utilizzo del numero d’assicurato AVS quale identificativo personale anche nel settore non militare del DDPS per un adempimento dei compiti e un’attività amministrativa ottimali ed efficienti.