Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 27 pagine
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(gestione dei danni e sistema d’informazione). Nell’intero atto normativo occorre adeguare questa abbreviazione.
Nell’articolo 169 lettere d ed e devono figurare due nuovi scopi ai quali serve il sistema SCHAMIS:
- da una parte, la liquidazione dei sinistri in caso di incidenti e di sinistri in cui
sono coinvolti veicoli della Confederazione secondo l’articolo 21 dell’ordinanza del 23 febbraio 200526 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti avviene per il tramite del Centro danni DDPS. In conseguenza di questa attività affine a quella di un’assicurazione, quest’ultimo emette anche attestati di assicurazione elettronici per i veicoli della Confederazione secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 20 novembre 195927 sull’assicurazione dei veicoli all’attenzione dei servizi d’immatricolazione cantonali (uffici della circolazione stradale). Ora questa fase di lavoro può essere elaborata tramite l’applicazione SCHAMIS e quindi inserita nella disposizione sullo scopo della legge (art. 169 lett. d).
- dall’altra, la liquidazione dei sinistri dei veicoli di parlamentari di cui
all’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 198828 concernente la legge sulle indennità parlamentari è sbrigata tramite l’applicazione SCHAMIS, aspetto che va sancito nella pertinente disposizione sullo scopo della legge (art. 169 lett. e).
Finora la base legale del sistema d’informazione del Centro danni DDPS necessaria in conformità con la legislazione sulla protezione dei dati ha già reso possibile il trattamento di indicazioni concernenti i danni. Per soddisfare le esigenze della moderna idea di protezione dei dati, occorre precisare tali indicazioni nell’articolo 170 lettera a e, inoltre, menzionare già in modo esplicito nella legge il trattamento di dati personali degni di particolare protezione di parti lese e autori dei danni, quali indicazioni concernenti la situazione finanziaria e procedimenti penali, civili, disciplinari e amministrativi. Ora è disciplinato consapevolmente anche il trattamento di dati di terzi, ridotto al minimo necessario (cfr. art. 170 lett. abis).
Nella liquidazione dei sinistri le assicurazioni private si scambiano i dati più disparati, ad esempio per chiarire la questione della colpa sulla scorta di atti procedurali o per documentare le pretese di regresso secondo gli importi. Finora il fatto che il Centro danni DDPS, alla stregua di un’assicurazione, raccogliesse dati direttamente presso le assicurazioni era previsto soltanto implicitamente nella legge, nel senso che potevano essere raccolti dati sulle persone interessate o sulle persone di referenza. Le assicurazioni devono ora figurare esplicitamente nell’articolo 171 lettera i.
In molti casi nella liquidazione dei sinistri devono essere comunicati dati a terzi. Formalmente essi non sempre operano su mandato della Segreteria generale o del Centro danni DDPS, per cui decade questa inutile limitazione nell’articolo 172 capoverso 2.
26RS 514.31
27RS 741.31