Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 27 pagine

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per la formazione. Conformemente al nuovo articolo 13 lettera p, si deve inoltre poter ricorrere ai dati del PISA anche per rispondere in modo anonimo alle domande riguardo ai dati numerici statistici che riguardano il DDPS. Oltre a ciò, devono essere considerati anche dati concernenti le istruzioni assolte e le autorizzazioni ottenute per il comando di sistemi militari nel PISA (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. cbis) per, ad esempio, potere pianificare, gestire e controllare in modo ottimale gli effettivi del personale dell’esercito. Con la modifica nell’articolo 17 capoverso 5 o con la nuova locuzione avverbiale «al massimo» si intende chiarire che una cancellazione dei rimanenti dati del PISA non considerati dai precedenti capoversi dell’articolo 17 LSIM è possibile anche già prima della scadenza di cinque anni (p. es. cancellazione ogni anno) e non è per forza necessario un periodo di conservazione quinquennale.

La modifica nell’articolo 14 capoverso 2 è di natura subordinata, prettamente linguistica o di tecnica legislativa. Il riferimento al PISA risulta già dall’articolo 14 capoverso 1 LSIM, per cui nell’articolo 14 capoverso 2 è inutile ripetere l’abbreviazione del sistema d’informazione. Vi è poi un’altra modifica nell’articolo 15 capoverso 1, frase introduttiva che riguarda però soltanto il testo tedesco.

Art. 18–23 (Sistema d’informazione ITR)

Con l’integrazione dell’ITR nel PISA e il trattamento dei suoi dati, che ora ha luogo in quest’ultimo (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. abis), le vigenti disposizioni relative all’ITR possono essere abrogate.

Art. 24, 27 frase introduttiva, 28 cpv. 1 frase introduttiva e lett. c nonché cpv. 3 frase introduttiva (Sistema d’informazione MEDISA)

Come di consueto anche per gli altri sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa disciplinati nella LSIM, quale gestore del MEDISA deve essere menzionato (nell’art. 24 nonché nelle frasi introduttive degli art. 27 nonché 28 cpv. 1 e 3) ancora soltanto l’Aggruppamento Difesa (quale unità amministrativa superiore ai sensi dell’all. 1 dell’ordinanza del 25 novembre 199811 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [OLOGA]). L’unità amministrativa subordinata, detentrice delle collezioni di dati e l’organo federale responsabile della protezione dei dati, dev’essere definita nelle disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza (cfr. art. 2a e all. 1 OSIM).

La modifica dell’articolo 28 capoverso 1 lettera c è soltanto di natura formale e dovuta a considerazioni di natura legislativa (utilizzo della nuova abbreviazione «SPP», già introdotta in precedenza nell’articolo 14 capoverso 4).

Art. 30 e 33 frase introduttiva (Sistemi d’informazione ISPE)

Come di consueto anche per gli altri sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa disciplinati nella LSIM, quale gestore dell’ISPE deve essere menzionato ancora soltanto l’Aggruppamento Difesa (quale unità amministrativa superiore ai

11 RS 172.010.1