Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 27 pagine

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Titolo prima dell’art. 54, art. 54–58 (Sistema d’informazione ISB)

Come di consueto anche per gli altri sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa disciplinati nella LSIM, quale gestore del sistema d’informazione deve essere menzionato ancora soltanto l’Aggruppamento Difesa (quale unità amministrativa superiore ai sensi dell’all. 1 dell’OLOGA). L’unità amministrativa subordinata, detentrice delle collezioni di dati e l’organo federale responsabile della protezione dei dati, dev’essere definita nelle disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza (cfr. art. 2a e all. 1 OSIM).

La prevista modifica del nome del sistema d’informazione (ora «Sistema d’informazione per la consulenza sociale» in luogo di «Sistema d’informazione del settore sociale») dev’essere adeguata nell’articolo 54 e nel titolo che lo precede.

La disposizione sullo scopo dell’articolo 55 deve invece essere ampliata in modo da includere anche i militi della protezione civile e della Croce Rossa, le persone in servizio di promovimento della pace, i membri della giustizia militare nonché i parenti delle persone menzionate nell’articolo stesso. Anche queste persone riceveranno infatti il sostegno del Servizio sociale dell’esercito secondo l’ordinanza del 30 novembre 201813 sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione.

Per motivare le sue decisioni relative ai sostegni finanziari il Servizio sociale dell’esercito ha bisogno, oltre alle indicazioni già menzionate dall’articolo 56 concernenti il sostegno finanziario fornito, anche delle indicazioni concernenti la gestione dei casi, degli appunti sulla conduzione di colloqui nonché dei documenti personali necessari per la valutazione di una consulenza sociale e per l’assistenza (es. anche sostegno finanziario). Questi dati devono quindi essere inseriti nell’articolo 56. Nell’articolo 57 occorre inoltre menzionare il PISA tra le fonti a cui attingere i dati. La raccolta dei dati contenuti nel PISA serve a pianificare i colloqui e si limita alle generalità e al numero d’assicurato AVS. Per il pagamento degli importi del Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione, occorre inoltre verificare nel PISA se la persona è ancora soggetta all’obbligo di prestare servizio militare o se nel frattempo è stata prosciolta e quindi non ne avrebbe più diritto.

Nell’articolo 58 lettera b devono inoltre essere menzionati in modo più esplicito i militari incorporati presso lo stato maggiore specializzato del Servizio sociale dell’esercito, che contribuiscono anch’essi all’adempimento dello scopo menzionato nell’articolo 55 LSIM o dei compiti del Servizio sociale dell’esercito e perciò hanno bisogno dell’accesso ai dati dell’ISB; questi militari non sono infatti collaboratori (nel senso di lavoratori) del Servizio sociale dell’esercito ma parte dell’esercito di milizia. Con l’aggiunta delle lettere c e d all’articolo 58, anche il servizio specializzato Diversity Esercito svizzero e l’Assistenza spirituale dell’esercito, che offrono entrambi consulenze sociali per i militari, avranno accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati dell’ISB riguardanti solo i rispettivi clienti.

13 RS 611.021