Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 27 pagine
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Titolo prima dell’art. 174, art. 174, 175 frase introduttiva, 176 frase introduttiva e lett. c, 177 frase introduttiva, 178 e 179 (Sistema d’informazione DDSV)
La designazione e l’abbreviazione del sistema d’informazione devono essere modificate da «sistema d’informazione strategico della logistica (SISLOG)» a «sistema d’informazione Piattaforma di dati Difesa (DDSV)», adeguandole alla futura soluzione di sistema nonché in conformità con lo scopo principale perseguito con esso di piattaforma per lo scambio di dati. Oggi il DDSV è utilizzato anche al di fuori della Base logistica dell’esercito (BLEs) nell’Aggruppamento Difesa.
Secondo l’articolo 176 lettera c, tra i dati che devono essere scambiati tramite il DDSV nello scambio di dati tra sistemi d’informazione militari secondo l’articolo 175 lettera c LSIM vi sono anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità (cfr. la definizione del termine «dati» contenuta nell’art. 1 cpv. 1 LSIM).
Nell’articolo 178 occorre precisare in modo più accurato e distinto quali dati personali trattati nel DDSV possono essere comunicati a quali organi e persone. Così i dati personali trattati nel DDSV per lo scambio di dati tra i sistemi d’informazione militari devono essere comunicati soltanto a quegli organi e quelle persone che sono competenti anche per i sistemi d’informazione militari interessati di volta in volta dallo scambio di dati. Unicamente i dati personali secondo l’articolo 176 lettera a e b LSIM sono pensati per la comunicazione a comandi militari, nonché a unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni.
Art. 179b lett. d, 179c cpv. 4, 179d lett. e e 179e cpv. 2 lett. e (Sistema d’informazione PSN)
In luogo dei due articoli abrogati ai quali si rinvia, nell’articolo 179c capoverso 4 si deve rimandare ancora unicamente in modo generico alla legge del 24 marzo 200029 sul personale federale (LPers) e alle sue disposizioni d’esecuzione (cfr. art. 8 segg. OPDPers per il dossier di candidatura e art. 19 segg. OPDPers per il dossier personale).
Poiché il sistema d’informazione BV PLUS è stato sostituito dal SIGDP, disciplinato ora negli articoli 30–38 OPDPers, il SIGDP deve figurare al posto del BV PLUS anche negli articoli 179d lettera e e 179e capoverso 2 lettera e.
La modifica dell’articolo 179b lettera d è di natura prettamente formale e legata alla tecnica legislativa e concerne soltanto il testo tedesco.
(Capitolo 6) / Sezione 5 (art. 179m–179r) (Sistema d’informazione MDM)
Nei nuovi articoli 179m–179r occorre istituire una base legale per il MDM, che dev’essere gestito dalla Segreteria generale del DDPS. Con il MDM devono essere amministrati e messi a disposizione dell’intero DDPS dati uniformi e univoci riguardanti soci in affari esistenti e potenziali in futuro, ad esempio quelli interessati a concludere un contratto (cfr. art. 179o) per i processi operativi dai settori finanze,