Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 27 pagine

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5.3 Forma dell’atto

Nel presente caso si tratta di disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Previsto, fra l’altro, in queste norme, il trattamento di dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 17 capoverso 2 LPD necessita inoltre di una base legale in una legge formale.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Le modifiche legislative proposte non sono subordinate al freno alle spese in virtù dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contengono né disposizioni in materia di sussidi, né la base legale per l’istituzione di un credito d’impegno o di una dotazione finanziaria.

5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Il principio di sussidiarietà e il principio dell’equivalenza fiscale non sono interessati dalle modifiche legislative proposte.

5.6 Conformità alla legge sui sussidi

Le modifiche legislative proposte non prevedono aiuti finanziari o indennizzi ai sensi della legge del 5 ottobre 199031 sui sussidi.

5.7 Delega di competenze legislative

Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione federale non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Nell’articolo 186 capoverso 3 del presente disegno si conferisce al Consiglio federale la competenza per la conclusione di accordi internazionali sul trattamento transfrontaliero di dati personali non degni di particolare protezione. Fondandosi sul vigente articolo 186 capoverso 1 LSIM, il Consiglio federale è inoltre autorizzato a emanare anche le necessarie disposizioni esecutive relative ai nuovi sistemi d’informazione.

5.8 Protezione dei dati

Secondo l’articolo 17 capoverso 2 LPD, gli organi federali possono trattare dati personali degni di particolare protezione nonché profili della personalità e, secondo l’articolo 19 capoverso 3 LPD, quei dati e profili possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo, soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. Al fine di garantire sia il trattamento necessario per l’adempimento dei compiti, sia lo scambio di dati personali, dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati c’è bisogno degli adeguamenti, previsti nel presente rapporto, di basi legali esistenti.

31 RS 616.1