Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 27 pagine
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(Capitolo 5) / Sezione 6 (art. 167g–167l) (Sistema d’informazione IPSA)
Con i nuovi articoli 167g–167l da introdurre occorre istituire una base legale per l’IPSA che serve al SPPEs per l’adempimento dei suoi compiti, in particolare per la valutazione della situazione in materia di sicurezza sotto il profilo militare e per la protezione preventiva dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti (cfr. art. 100 cpv. 1 lett. a ed e LM nonché art. 11 OMS), e per la tenuta dei giornali e la condotta di impieghi. Per poter adempiere in modo ottimale i compiti sopracitati è necessario poter registrare nell’IPSA le persone che presentano una relazione con una possibile minaccia per l’esercito (art. 167i frase introduttiva) insieme ai dettagli relativi a tale minaccia (art. 167i lettera m).
Poiché nell’IPSA, per l’adempimento dei compiti, devono essere trattati anche dati personali degni di particolare protezione (cfr. ad esempio l’art. 167i lett. c [etnia e religione, necessarie per valutare possibili motivazioni negli ambiti dell’estremismo violento, del terrorismo e dello spionaggio contro l’esercito], lett. e [orientamento politico e ideologico, necessari per valutare possibili motivazioni negli ambiti dell’estremismo violento, del terrorismo e dello spionaggio contro l’esercito], lett. h [dati medici e biometrici, servono, ad esempio, per l’identificazione univoca di persone o per il rilevamento di malattie psichiche che potrebbero avere un’influenza sulla sicurezza dell’esercito], lett. n [ulteriori dati personali anche degni di particolare protezione{cfr. art. 100 cpv. 3 lett. a LM}]) e profili (parziali) della personalità (cfr. ad esempio l’art. 167i lett. k [dati concernenti il luogo di soggiorno della persona, inclusi i profili di spostamento] e 1 [dati concernenti i mezzi di comunicazione e i mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti dalla persona, inclusi i dati relativi all’utilizzo e alla posizione nonché i profili di spostamento], lett. n [ulteriori profili della personalità {cfr. art. 100 cpv. 3 lett. a LM}]), conformemente all’articolo 17 capoverso 2 LPD c’è bisogno di una base legale in una legge formale.
Le persone di riferimento, i cui dati e identità vengono anch’essi trattati nell’IPSA (art. 167i lettera j), sono persone che non devono costituire una minaccia diretta per l’esercito, ma che sono collegate con una persona che presenta una relazione con una possibile minaccia per l’esercito. Tali persone di riferimento possono servire a individuare, rintracciare o interpellare persone che rappresentano un potenziale di minaccia e ridurre così la minaccia o addirittura evitarla.
Oltre che tramite le fonti menzionate nell’articolo 167j lettere a–f, la raccolta dei dati deve essere possibile in modo permanente mediante procedura di richiamo dai sistemi d’informazione menzionati nell’articolo 167j lettera g, affinché il SPPEs possa sempre raccogliere in modo rapido e semplice i dati personali necessari all’adempimento dei compiti.
Art. 168, 169 frase introduttiva nonché lett. d ed e, 170 frase introduttiva nonché lett. a e abis, 171 frase introduttiva e lett. i, 172 e 173 (Sistema d’informazione SCHAWE)
La Segreteria generale del DDPS lavora con l’applicazione successiva al SCHAWE, gestito dalla fine del 2003. La designazione tecnica della nuova applicazione è SCHAMIS, acronimo di «SCHA(den)M(anagement)» e «I(nformations)S(ystem)»