Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 27 pagine

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Art. 63 cpv. 2 e 65 cpv. 2 (Sistema d’informazione IPV)

Il sistema d’informazione concernente il personale dell’Amministrazione federale (BV PLUS) è stato sostituito dal Sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP), che ora è disciplinato negli articoli 30–38 dell’ordinanza del 22 novembre 201714 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers). Di conseguenza, nell’articolo 63 capoverso 2 dev’essere menzionato il SIGDP quale fonte di raccolta dei dati al posto del BV PLUS. Nell’articolo 65 capoverso 2 occorre inoltre sostituire, conformemente al nuovo concetto utilizzato nell’articolo 8 (cfr. commento all’articolo 8), la parola «cancellati» con «distrutti».

Art. 72 e 73 frase introduttiva (Sistema d’informazione SII-SSC)

Come di consueto anche per gli altri sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa disciplinati nella LSIM, quale gestore del SII-SSC deve essere menzionato ancora soltanto l’Aggruppamento Difesa (quale unità amministrativa superiore ai sensi dell’all. 1 OLOGA). L’unità amministrativa subordinata, detentrice delle collezioni di dati e l’organo federale responsabile della protezione dei dati, dev’essere definita nelle disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza (cfr. art. 2a e all. 1 OSIM). L’abbreviazione «SSC», tolta dall’articolo 72 in seguito all’adeguamento, dev’essere ora inserita nella frase introduttiva dell’articolo 73.

Art. 85 cpv. 2, 86 lett. a, abise h, 87 lett. a nonché 88 (Sistema d’informazione MIL Office)

Per impedire abusi in materia d’indennità per perdita di guadagno, con gli articoli 85 capoverso 2 e 88 (nuova lettera d), da modificare, occorre istituire una base legale affinché i dati contenuti nel MIL Office concernenti i conteggi del soldo e delle spese nonché concernenti le assenze e le convocazioni possano essere comunicati all’Ufficio centrale di compensazione assieme ad altri dati (generalità, indirizzo, dati di contatto nonché dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione).

Nell’articolo 87 lettera a occorre poi istituire la base legale per l’esercizio di un portale elettronico tramite il quale dati personali (come ad esempio domande di congedo con allegati) possono essere trasmessi volontariamente al comando militare competente dalla persona interessata. Questa possibilità consente di abbreviare e semplificare per tutti i partecipanti i processi in relazione con l’amministrazione e l’esercizio in scuole e corsi (cfr. così lo scopo del MIL Office menzionato nell’articolo 85 LSIM).

Con gli adeguamenti nell’articolo 86 (nuova introduzione delle lett. a e h; quella che finora era la lett. a diventa la lett. abis), i dati personali (non degni di particolare protezione) trattati nel MIL Office e già definiti nelle disposizioni d’esecuzione (cfr. all. 16 n. 1, 5 e 12 OSIM) per ragioni di chiarezza e completezza sono indicati anche nella LSIM.

14 RS 172.220.111.4