Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 27 pagine

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Art. 13 lett. n, o e p, 14 cpv. 1 lett. abis, cbise n, cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 4, 15 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 4, 16 cpv. 1 frase introduttiva e lett. bbisnonché cpv. 1ter, 17 cpv. 4ter, 4quatere 5 (Sistema d’informazione PISA)

L’attuale disciplinamento del PISA va adeguato alle attuali circostanze e necessità o ampliato conformemente a esse.

Le modifiche principali riguardano l’integrazione nel PISA di due sistemi d’informazione esistenti, l’ITR (cfr. art. 18 segg. LSIM) e la Banca dati di documentazione dei casi SPP (cfr. art. 36 segg. LSIM). A tal fine, occorre procedere nel seguente modo alle modifiche e agli adeguamenti necessari nelle disposizioni del PISA:

- per l’integrazione dell’ITR devono essere adeguati gli articoli 14 capoverso 1

lettera abis(elenco dei dati personali trattati ripreso, senza modifica dei contenuti, dall’art. 20 cpv. 2), 16 capoverso 1 frase introduttiva e lettera bbis(come oggi disciplinato per l’ITR nell’art. 22 cpv. 1 LSIM, anche in futuro i medici incaricati del reclutamento devono avere accesso mediante procedura di richiamo ai dati del PISA necessari all’adempimento dei compiti, in particolare a quelli di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. abis) nonché 17 capoverso 4ter(come finora nell’ITR [cfr. art. 23 LSIM] i dati sanitari rilevati in occasione del reclutamento [per la definizione cfr. art. 26 cpv. 2 LSIM] devono essere trasferiti nel MEDISA ed essere cancellati entro una settimana dal rilevamento dei dati nel PISA). Le rimanenti disposizioni dell’ITR sono già coperte, per quanto riguarda il contenuto, nelle disposizioni del PISA

- per l’integrazione della Banca dati di documentazione dei casi SPP sono

necessarie modifiche negli articoli 13 lettera o (scopo del trattamento dei dati; corrisponde all’art. 37 lett. a LSIM), 14 capoverso 4 (dati personali trattati; corrisponde all’art. 38 LSIM), 15 capoverso 4 (raccolta dei dati; corrisponde all’art. 39 LSIM), 16 capoverso 1ter(comunicazione dei dati; corrisponde all’art. 40 cpv. 1 LSIM – i dati da comunicare conformemente all’attuale art. 40 cpv. 2 LSIM sono contemplati nell’art. 14 cpv. 1 LSIM e conformemente all’art. 15 cpv. 1 lett. d LSIM possono perciò essere raccolti presso il SPP e, fondandosi sull’art. 16 cpv. 1 lett. a e b LSIM, comunicati alle autorità militari e ai comandi militari) e 17 capoverso 4quater(conservazione dei dati; corrisponde all’art. 41 LSIM).

Con l’aggiunta in fondo alla frase introduttiva dell’articolo 16 capoverso 1 – anche in considerazione della prossima integrazione, ad esempio, dell’ITR e della Banca dati di documentazione dei casi SPP, nonché dei dati sanitari che confluiscono così, fra l’altro, nel PISA – la comunicazione dei dati conforme al principio della proporzionalità nel trattamento dei dati (cfr. art. 4 cpv. 2 LPD) dev’essere poi limitata in modo tale che la comunicazione dei dati del PISA debba avvenire soltanto mediante procedura di richiamo, per quanto ciò sia necessario ad adempiere i loro compiti legali o contrattuali. Di conseguenza occorre garantire, mediante limitazioni d’accesso, che non tutti gli organi e tutte le persone possano vedere tutti i dati (come ad esempio i dati sanitari rilevati in occasione del reclutamento di cui all’articolo 14 cpv. 1 lett. abis), ma soltanto quelli di cui hanno effettivamente bisogno.

Le modifiche nell’articolo 13 lettera n e 14 capoverso 1 lettera n devono consentire il trattamento dei dati del PISA in relazione con l’esame e il controllo di contributi